Cassazione Penale, Sentenza n. 7676/2024 del 21/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (per euro 150.548,00) sui beni riconducibili a Francesco e sulla società "IDF" s.r.l. Francesco deduce violazione di legge e sproporzione della misura cautelare (contestando l'ampiezza del sequestro e sostenendo che sarebbe bastato sequestrare la sola società). Francesca deduce la nullità dell'udienza camerale per omessa notifica dell'avviso ex art. 127 c.p.p. e lamenta di non essere stata messa in grado di partecipare, pur essendo indagata per turbativa d'asta (art. 353 c.p.).
La decisione
Il ricorso di Francesco è dichiarato inammissibile e rigettato: la Corte ritiene la doglianza generica e conferma la legittimità del sequestro sia quale sequestro del profitto del reato ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e art. 321 c.p.p., sia quale misura impeditiva sulla società per prevenire la reiterazione dei reati contestati. Condanna di Francesco alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Francesca è invece accolto solo parzialmente: l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente al sequestro disposto nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 353 c.p.; resta invece fermo il vincolo sui medesimi beni disposto in relazione al reato tributario (art. 11 d.lgs. 74/2000). Si rinvia per nuovo giudizio al Tribunale della Spezia.
Norme richiamate
delitto di turbativa d'asta contestato per condotte collusive e fraudolente; la Corte riconosce la qualità di indagata di Francesca per tale reato e afferma il diritto di partecipazione all'udienza camerale relativa all'appello.
delitto tributario contestato (simulazione di alienazioni per sottrarsi alla riscossione); la Corte ritiene sussistente il fumus commissi delicti e il periculum in mora per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
consente il sequestro del profitto del reato finalizzato alla confisca per equivalente; applicato per sequestrare l'importo ritenuto profitto (euro 150.548,00).
norma procedurale richiamata per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e per la individuazione dei beni nella disponibilità dell'indagato.
disciplinante le notificazioni e gli avvisi: la mancata notifica dell'avviso di udienza è il vizio denunciato da Francesca e ritenuto idoneo a determinare l'annullamento limitato del provvedimento nei suoi confronti.
regola la celebrazione dell'udienza camerale per l'appello del PM davanti al tribunale del riesame; la Corte sottolinea l'obbligo di avviso per pubblico ministero, indagato e difensore, non per tutti i "terzi" interessati.
norma richiamata nella doglianza di violazione di legge: attiene alla competenza e alla legittimità dei provvedimenti cautelari; la Corte ritiene la censura generica e non meritevole di accoglimento in relazione al ricorso di Francesco.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
norma sulla competenza per il nuovo giudizio: la Corte rinvia la questione al Tribunale della Spezia competente per il riesame richiesto.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
riferimento alla motivazione dell'impugnazione in Cassazione: la Corte dichiara il ricorso di Francesco manifestamente infondato ai sensi di questa disposizione e condanna per spese e ammenda.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca puo' colpire sia il profitto del reato (ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000) sia beni e compagini societarie utilizzate come strumento per la commissione o la reiterazione del reato; le due finalità (confisca e impedimento) possono giustificare un sequestro anche ampio.
- In sede di Cassazione l'impugnazione generica o che non esplicita chiaramente l'oggetto della censura è spesso dichiarata inammissibile: il giudizio di proporzionalità del sequestro è tipicamente devoluto ai giudici di merito, salvo casi di manifesta sproporzione evidenziabile in modo netto.
- La partecipazione all'udienza camerale per l'appello del Pubblico Ministero davanti al tribunale del riesame (art. 322-bis) richiede che sia preventivamente avvisato il pubblico ministero, l'indagato e il suo difensore; l'omessa notifica a un indagato comporta il vizio della procedura e può determinare annullamento limitato del provvedimento nei suoi confronti.
- Occorre distinguere tra "terzi interessati" (a cui non sempre è necessario dare avviso della camera di consiglio) e soggetti che sono formalmente indagati: questi ultimi hanno diritto di ricevere l'avviso e di partecipare, anche se risultano poi "terzi" rispetto ad altri profili della vicenda.
- Se si contesta la sproporzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, la via ordinaria è richiedere la riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di rigetto, impugnare con appello cautelare; la Cassazione non è luogo privilegiato per rinnovare il vaglio di merito sulla proporzionalità, salvo questioni di diritto manifestamente rilevanti.
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