Sentenza n. 2637/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 2106/2024 DEL 19.04.2024 del Tribunale di Napoli Nord
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario e procuratore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2018/2019, per complessivi 500 euro, e aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro, oltre IVA, CPA e spese generali, in favore dell'avvocato quale attributario delle spese processuali. I ricorrenti hanno dedotto il mancato adempimento da parte del Ministero, nonostante la mancata impugnazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo il 14 novembre 2024 e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. È stata chiesta la condanna dell'amministrazione all'adempimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché il pagamento di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, rilevando che essa era diretta all'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ritualmente notificata, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale fissato per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli i compiti di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il TAR ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano costituire impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato il termine processuale applicabile al rito camerale in materia di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; la relativa condizione è stata ritenuta integrata.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dal titolo giudiziale per il beneficio economico della carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
- Quando l'amministrazione non prova di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione integrale e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine temporale previsto dal giudicato per fruire di un beneficio economico è scaduto per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, quando si tratti di obbligazione fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato recante un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta e l'accoglimento dell'azione di ottemperanza non comportano automaticamente l'applicazione dell'astreinte, la cui concessione richiede una valutazione di equità riferita alle concrete circostanze del caso.
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