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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28928/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello. L'unico motivo dedotto contesta il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva reiterata infraquinquennale, sostenendo implicitamente che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere una valutazione più favorevole delle attenuanti. Nel medesimo motivo viene anche prospettata, in modo generico, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo unico, affermando che la Corte di appello ha correttamente applicato l'art. 69, comma 4, c.p. in tema di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva reiterata infraquinquennale. Ha inoltre osservato che la questione di costituzionalità della disposizione è stata prospettata in modo del tutto generico ed è comunque manifestamente infondata, richiamando un precedente di legittimità. Conseguentemente, ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; la Corte lo considera correttamente applicato dalla sentenza impugnata e non costituzionalmente illegittimo.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Disciplina la recidiva reiterata; nel caso concreto rileva quale parametro ostativo alla prevalenza delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta le conseguenze processuali conseguenti alla declaratoria.

  • artt. 3, 25 e 27 Cost.

    Parametri invocati per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a contestare il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva reiterata quando il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione del divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma 4, c.p.
  • La questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. è manifestamente infondata quando si risolve nella generica critica a una disciplina derogatoria del bilanciamento delle circostanze, senza evidenziare profili di manifesta irragionevolezza o arbitrio.
  • Le attenuanti generiche, in quanto attenuante comune, non hanno la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma solo di valorizzare in misura contenuta la componente soggettiva del reato; perciò il legislatore può legittimamente limitarne la prevalenza nei casi di recidiva reiterata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

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