Cassazione Civile, Ordinanza n. 38570/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia trae origine da un'opposizione a sanzione amministrativa proposta avverso un verbale per violazione dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, relativo all'omessa comunicazione dei dati del conducente dopo la notifica di un precedente verbale per violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. Il giudice di pace inizialmente adito si è dichiarato territorialmente incompetente, indicando alternativamente il giudice del luogo della violazione presupposta o quello del luogo di residenza/sede del soggetto obbligato alla comunicazione; il giudice successivamente adito ha invece ritenuto sussistere una competenza funzionale inderogabile del giudice del luogo in cui ha sede l'organo di polizia accertatore presso cui la comunicazione avrebbe dovuto pervenire, e ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza. La questione sottoposta alla Corte riguarda quindi l'individuazione del giudice territorialmente competente per l'opposizione relativa a un illecito omissivo consistente nel mancato invio dei dati del conducente.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato competente il Giudice di pace di Trebisacce, ritenendo che, nelle opposizioni avverso sanzioni per omessa comunicazione dei dati del conducente ex art. 126-bis, comma 2, C.d.S., la competenza spetti al giudice del luogo in cui ha sede l'organo accertatore al quale i dati avrebbero dovuto essere inviati. Ha quindi disposto la rimessione delle parti davanti a quel giudice e fissato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione del giudizio, anche ai fini della statuizione sulle spese del regolamento.
Norme richiamate
consente il regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal giudice di pace nel caso di conflitto negativo di competenza
rende inapplicabili al giudizio davanti al giudice di pace solo le disposizioni sul regolamento di competenza ad istanza di parte, non quello d'ufficio
richiamato unitamente agli artt. 44 e 45 c.p.c. per la decisione sul regolamento di competenza
art. 126-bis, comma 2, cod. strada
obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente all'organo che ha accertato la violazione
art. 142, comma 8, cod. strada
violazione presupposta che aveva dato origine alla richiesta di comunicazione dei dati del conducente
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace è ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio quando il conflitto riguardi un criterio di competenza funzionale assimilabile alla competenza territoriale inderogabile.
- L'opposizione avverso una sanzione per violazione omissiva del codice della strada deve essere proposta davanti al giudice territorialmente competente per il luogo in cui la condotta omessa avrebbe dovuto essere tenuta.
- Quando la sanzione riguarda l'omessa comunicazione dei dati del conducente ex art. 126-bis, comma 2, C.d.S., la competenza spetta al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'organo accertatore destinatario della comunicazione.
- Nel regolamento di competenza d'ufficio il giudice indicato come competente può sollevare a sua volta il conflitto solo entro la prima udienza di trattazione, altrimenti la contestazione resta preclusa.
Come è indicizzato
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