Cassazione Penale, Sentenza n. 18160/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Acri ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due pronunce per reati di bancarotta documentale/ fraudolenta relative a due diverse società (Seven Group s.r.l. e P&R Company). Lamentava che, nonostante il Giudice dell'esecuzione avesse riconosciuto l'omogeneità dei reati, il rigetto fosse erroneo perché i periodi temporali si sovrappongono (le condotte del 2012 rientrano nel triennio dei fatti valutati nella sentenza 2018) e perché Acri aveva ricoperto cariche in entrambe le società, sicché sussisterebbe un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso la continuazione dopo aver valutato i criteri giurisprudenziali (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e prova di un progetto criminoso antecedente al primo reato). Pur riconoscendo l'omogeneità delle violazioni e una parziale sovrapposizione temporale, il giudice aveva motivatamente ritenuto che mancassero elementi a provare che, al momento del primo fatto, Acri avesse già concepito un progetto unitario; le differenze di contesto logico, spaziale e cronologico e l'appartenenza a differenti società hanno indotto a escludere la continuazione. Conseguentemente viene respinta anche la domanda connessa di sospensione condizionale della pena; il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma procedurale utilizzata per chiedere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte riconosce che l'istanza richiede una valutazione approfondita degli indicatori del comune disegno criminoso.
Rilevato come quadro di riferimento per il concorso di reati e per la determinazione delle regole sul trattamento sanzionatorio; la Corte lo collega all'esigenza che esista una deliberazione unitaria anteriore al primo reato.
Richiamato per indicare la natura della pronuncia (applicazione della pena) relativa a uno dei procedimenti, senza incidere sulla valutazione del criterio di continuazione.
Norma sulle censure ammissibili in cassazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse ai sensi di tale articolo (lett. b ed e).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato solo in ordine alla formulazione del ricorso di cassazione (indicazione sintetica delle parti e motivi).
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente condannato al rigetto del ricorso.
Cass. Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza di legittimità richiamata come principio-guida: il riconoscimento della continuazione richiede indicatori concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, previsione dei successivi reati già al momento del primo), e la mera presenza di alcuni indici non è sufficiente se i reati successivi sono frutto di determinazione estemporanea.
Massime di principio
- La continuazione richiede non solo omogeneità materiale dei reati, ma anche la prova che, al momento del primo reato, l'agente avesse già concepito, almeno nelle linee essenziali, il progetto criminoso che avrebbe portato ai reati successivi.
- La sovrapposizione temporale tra periodi di commissione dei reati è un elemento utile ma non decisivo: senza indizi che attestino una deliberazione unitaria, la semplice parziale coincidenza cronologica non basta a fondare la continuazione.
- Differenze di contesto (diverse società, diverse sedi operative, differenti ambiti spaziali) possono pesare significativamente contro il riconoscimento della continuazione se non sono accompagnate da elementi che colleghino le condotte in un disegno unico.
- La dedizione abituale al delitto o la proclività sistematica a commettere illeciti non equivalgono a un progetto criminoso unitario ed anzi escludono l'istituto della continuazione quando sono espressione di una scelta di vita o di una costante inclinazione criminale.
- In sede esecutiva il giudice applica gli stessi parametri del giudizio di cognizione: l'onere di allegazione e di prova circa l'esistenza di un disegno criminoso unitario grava su chi richiede il riconoscimento della continuazione.
- La motivazione del giudice deve valutare compiutamente tutti gli indici (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità) e spiegare perché la pluralità dei reati sia o non sia espressione di un unico disegno criminoso.
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