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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 12122 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 801.890,65 per omesso versamento del PREU relativo ai mesi di luglio e agosto 2007, comprensivo di sanzioni e interessi. La società sosteneva di avere compensato il debito 2007 con un credito derivante da maggiori versamenti effettuati negli anni 2004 e 2005. In subordine invocava la buona fede e l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, per escludere o ridurre le sanzioni. L'Agenzia contestava tale ricostruzione, rilevando che il medesimo credito era già stato utilizzato per ridurre il PREU dovuto per il 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi dell'Agenzia, relativi alle modalità di trattazione del giudizio di primo grado e alla pretesa insufficienza della motivazione della sentenza d'appello. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo: la liquidazione del PREU 2006 era stata effettuata nei termini previsti dalla legge e il credito del 2004-2005 era stato utilizzato illegittimamente due volte, prima per il 2006 e poi per il 2007. È stata inoltre esclusa la buona fede della società, poiché essa era stata informata dell'imputazione del credito al 2006 e aveva consapevolmente omesso il versamento corrispondente per il 2007. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 39-bis

    L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il PREU, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto al PREU dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.

    La norma consente all'Amministrazione di effettuare la liquidazione automatizzata del PREU entro il secondo anno successivo a quello di riferimento. Nel caso concreto, il controllo relativo al 2006 è stato ritenuto tempestivo.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 39-ter

    Le somme accertate a norma della precedente disposizione sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il PREU.

    Le somme risultanti dalla liquidazione possono essere iscritte direttamente a ruolo entro il termine decadenziale previsto, senza che nel caso esaminato fosse maturata alcuna tardività.

  • D.L. n. 207 del 2008, art. 42, comma 3, convertito dalla L. n. 14 del 2009

    Per l'anno 2006, i termini di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 39-bis, comma 1, e art. 39-ter, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 e al 30 giugno 2010.

    Per il PREU 2006 sono stati prorogati i termini di liquidazione e di iscrizione a ruolo; la Corte ha ritenuto che l'attività dell'Amministrazione fosse stata svolta entro tali termini.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33

    La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia richiesto la discussione in pubblica udienza con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite.

    Nel processo tributario la trattazione camerale è la regola, mentre la pubblica udienza richiede una specifica istanza. In assenza di tale richiesta, la trattazione in camera di consiglio è legittima.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3

    La disciplina dello Statuto del contribuente è stata richiamata in relazione alla buona fede e all'esclusione delle sanzioni. Tuttavia, la Corte ha escluso la buona fede perché il contribuente aveva utilizzato consapevolmente lo stesso credito per due annualità.

  • Principio generale in materia di illecito tributario

    L'illecito tributario richiede almeno un elemento soggettivo colposo. Quando il contribuente omette consapevolmente il versamento utilizzando due volte il medesimo credito, tale requisito risulta integrato e non è possibile escludere le sanzioni per buona fede.

Massime di principio

  • Un credito fiscale già utilizzato per ridurre il debito di una determinata annualità non può essere nuovamente impiegato per compensare il debito di un'altra annualità: la doppia utilizzazione rende illegittima la compensazione successiva.
  • La tempestività dell'accertamento deve essere valutata considerando i termini normativi applicabili all'anno d'imposta, comprese eventuali proroghe speciali; un controllo effettuato entro tali termini non è tardivo anche se interviene diversi anni dopo i versamenti.
  • La buona fede e l'assenza di colpa non possono essere invocate quando il contribuente era stato informato dall'Amministrazione dell'imputazione del credito e, nonostante ciò, lo ha utilizzato nuovamente.
  • Nel processo tributario la trattazione in camera di consiglio è valida se nessuna parte ha richiesto ritualmente la pubblica udienza; il contraddittorio resta comunque garantito.
  • Per contestare efficacemente una sentenza per motivazione apparente o per irregolarità processuali occorrono censure specifiche, autosufficienti e decisive; deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definizione definitiva dell'importo dovuto: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia secondo i principi indicati dalla Corte e decidere anche sulle spese.

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