Cassazione Penale, Sentenza n. 29064/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa a custodia cautelare disposta dal GIP di Napoli per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), in relazione alla presunta partecipazione al gruppo Mazzara; Errico era poi stato assolto in appello il 24/12/2013 per non aver commesso il fatto. Il difensore ha impugnato l'ordinanza per violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e carenza della motivazione, denunciando che il provvedimento era generico e privo di un percorso logico motivazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame. La Cassazione ha statuito che la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso l'indennizzo per colpa grave formulando considerazioni generiche (basate sul fatto che l'istante fosse noto come 'Giggiotto o prevete' e quindi familiare con l'ambiente), non aveva indicato gli elementi probatori e il nesso causale necessari a escludere il diritto alla riparazione. Pertanto la decisione è stata riformata e la materia rimessa al giudice di merito per nuova valutazione, secondo i criteri di legge e con motivazione adeguata.
Norme richiamate
Norma contestata nel procedimento penale che ha giustificato l'adozione della misura cautelare; usata quale fatto storico-penale a fondamento della detenzione ma non direttamente interpretata dalla Cassazione nella decisione sulla riparazione.
Stabilisce l'esclusione dell'equa riparazione quando l'istante abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave; la Cassazione richiama la necessità di accertare il dolo o la colpa grave e il nesso causale tra la condotta e la detenzione.
Richiamato nel gravame come norma rilevante alle procedure di riparazione; la violazione denunciata riguardava anche obblighi motivazionali e istruttori del giudice della riparazione.
Definisce la colpa (comportamento cosciente ma senza volontà dell'effetto) e serve a qualificare la 'colpa grave' richiesta dall'art. 314 c.p.p.; la Cassazione richiama tale criterio per valutare la gravità della negligenza che potrebbe escludere l'indennizzo.
Giurisprudenza: Sez. Unite, n. 43 del 19/12/1995 (Sarnataro) e altre pronunce citate
Giurisprudenza che stabilisce i principi applicativi: la necessità del rapporto causale tra condotta dolosa o colposa e misura detentiva; il carattere autonomo della valutazione del giudice della riparazione rispetto al giudizio di merito penale; l'obbligo di motivazione adeguata e non meramente assertiva.
Massime di principio
- Per escludere il diritto a riparazione l'autorità deve dimostrare dolo o colpa grave dell'istante e, soprattutto, il nesso causale tra tali condotte e l'adozione della misura detentiva; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma rispetto al giudice penale: può usare lo stesso materiale probatorio ma deve compiere accertamenti e motivare in modo completo e logico la decisione sull'esistenza della colpa grave.
- La qualificazione della colpa come 'grave' richiede elementi di macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme tali da rendere prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria; la semplice conoscenza dell'ambiente o la notorietà del soggetto non bastano se non connessi a condotte specifiche e provate.
- La decisione di diniego dell'indennizzo non può basarsi su indizi o valutazioni meramente congetturali; il giudice deve indicare fatti e prove concreti che colleghino il comportamento dell'istante alla causa della detenzione.
- Se la motivazione del giudice di merito è generica o assertiva, la Corte di Cassazione annullerà e rinvierà per nuovo esame, imponendo una motivazione più approfondita e il rispetto dei criteri di causalità e gravità della colpa.
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