Cassazione Penale, Sentenza n. 37815/2023 del 15/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992. Si deducevano: inosservanza o erronea applicazione di norme processuali (artt. 178 e 179 cod. proc. pen.), violazione dell'art. 6 CEDU, violazione degli artt. 116 comma 15 e 17 d.lgs. 285/1992; mancata considerazione dell'istanza di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale (impossibilità a nominare sostituti e necessità di precedenza a processo con imputati detenuti), con conseguente pretesa nullità ai sensi dell'art. 179 c.1 lett. c); mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva nel biennio e alla definitività del precedente accertamento (contestazione del 14/3/2016).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi infondati. Ha confermato che la Corte d'appello ha legittimamente respinto l'istanza di rinvio perché il difensore non aveva specificato l'impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., requisito necessario (unitamente agli altri) per configurare il legittimo impedimento per impegno professionale. Non è stata riconosciuta la nullità prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. Quanto alla recidiva biennale, la Corte ha ritenuto che la Corte di merito avesse adeguatamente motivato avendo il teste qualificato accertato, tramite consultazione della banca dati di Polizia, l'assenza di impugnazione della precedente contestazione del 14/3/2016; pertanto la requisito della definitività è stato ritenuto soddisfatto. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di censura nel ricorso; la Corte non ha ritenuto sussistente alcuna violazione rilevante della norma rispetto alle doglianze difensive.
La nullità invocata dal ricorrente (art. 179, comma 1, lett. c) per assenza del difensore) non è stata riconosciuta perché il giudice ha valutato correttamente l'instaurazione del rapporto processuale e non ha ravvisato le condizioni di nullità lamentate.
art. 6 CEDU
Il diritto a un giusto processo invocato dal ricorrente non è stato ritenuto violato, atteso che la Corte d'appello ha adeguatamente valutato la richiesta di rinvio e la regolarità del contraddittorio.
art. 116, comma 15 e 17, d.lgs. 285/1992
Norma del codice della strada relativa alla guida senza patente (e aspetti sanzionatori/depennalizzazione). La condanna in base a tale disposizione è stata confermata; la ricorrente censurava profili relativi alla recidiva che esclude l'effetto della depenalizzazione, ma la Corte ha ritenuto provata la recidiva nel biennio.
art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen.
Richiamato tramite giurisprudenza delle Sezioni Unite: l'impegno professionale del difensore in altro procedimento può costituire legittimo impedimento solo se sussistono congiuntamente più condizioni (tempestiva comunicazione dell'impedimento, specificità delle ragioni, assenza di altro codifensore e impossibilità di nominare un sostituto). Nel caso esaminato la condizione relativa all'impossibilità di nominare un sostituto non è stata dimostrata e pertanto il rinvio è stato legittimamente negato.
Rilevanza della possibilità (o impossibilità) di avvalersi di un sostituto. Il mancato accertamento della impossibilità di nomina del sostituto ha giustificato il rigetto dell'istanza di differimento.
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
Secondo la giurisprudenza richiamata, per integrare la recidiva nel biennio e rendere inefficace la depenalizzazione non basta la mera contestazione del precedente illecito: occorre che il precedente accertamento sia definitivo. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'assenza di impugnazione risultante dalla banca dati dimostrasse la definitività.
Sez. U., n. 4909 del 18/12/2014 (massima citata)
"L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio"
La massima individua criteri stringenti e cumulativi per riconoscere il legittimo impedimento per concomitante impegno professionale; la loro mancata dimostrazione legittima il rigetto della richiesta di rinvio.
Massime di principio
- Per ottenere il rinvio per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale del difensore è necessario dimostrare tutte le condizioni indicate dalla giurisprudenza: tempestività, specificità delle ragioni, assenza di altro codifensore valido e impossibilità di nominare un sostituto; l'assenza di anche una sola condizione può legittimare il rigetto.
- La mancata presenza del difensore non determina automaticamente la nullità del processo ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.: va verificato se sussistono i presupposti normativi della nullità e se il rapporto processuale sia stato regolarmente instaurato.
- Per escludere la depenalizzazione sulla base della recidiva biennale è necessario che il precedente illecito sia stato definitivamente accertato; la mera contestazione non è sufficiente.
- L'accertamento della definitività di un precedente atto amministrativo/penale può essere provato mediante verifiche ufficiali (es. banca dati di Polizia) e con escussione di teste qualificati; tale accertamento, se adeguatamente documentato, può integrare la motivazione della sentenza.
- In fase difensiva è fondamentale documentare per tempo e in modo dettagliato l'impossibilità di nominare un sostituto (con riferimenti normativi e fatti concreti) per evitare che il giudice rigetti la richiesta di rinvio e che venga ritenuto esperito il regolare contraddittorio.
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