Cassazione Penale, Sentenza n. 22393/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lucca del 25/11/2021 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato (art. 341-bis c.p., fatto del 21/12/2013). Il Procuratore generale ha dedotto che il Tribunale non ha correttamente calcolato il termine prescrizionale non tenendo conto della recidiva reiterata, specifica ed infra-quinquennale contestata (art. 99, comma 4 c.p.), la quale rappresenta una circostanza aggravante ad effetto speciale che comporta un aumento di pena pari a due terzi e incide sia sul termine-base di prescrizione (art. 157, comma 2 c.p.) sia sull'entità della proroga in caso di interruzione (art. 161, comma 2 c.p.). Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata non ha tenuto conto degli effetti della recidiva specifica ai fini del decorso della prescrizione. La Corte ha affermato che, per i reati con pena edittale inferiore alle soglie previste, l'aumento per la recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale del reato-base e che la recidiva ad effetto speciale incide sia sul termine-base sia sulla proroga dovuta agli atti interruttivi. Applicando tali criteri al caso concreto, la Corte ha determinato un termine finale di prescrizione di dieci anni dalla data del fatto (21/12/2013) e ha aggiunto la sospensione di giorni 64 riconosciuta per l'emergenza epidemiologica Covid-19 (Corte cost. n. 278/2020), concludendo che il reato non era prescritto al momento della decisione impugnata. Per tali motivi la sentenza è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.
Norme richiamate
comma 2 (determinazione del tempo necessario a prescrivere tenendo conto della pena e delle aggravanti ad effetto speciale)
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si prende a riferimento la pena stabilita dalla legge per il reato, considerando l'aumento previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale; la recidiva ad effetto speciale va quindi computata ai fini del termine-base
comma 4 (aumento di pena per la recidiva reiterata)
La recidiva reiterata, specifica ed infra-quinquennale può comportare un aumento di pena fino a due terzi, configurandosi come circostanza aggravante ad effetto speciale
comma 2 (proroga dell'interruzione della prescrizione)
L'interruzione della prescrizione, per i reati per cui si procede, non può comportare un aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di recidiva di cui all'art. 99, comma 4; la recidiva incide quindi anche sull'entità della proroga dovuta agli atti interruttivi
comma 3 (definizione di circostanze aggravanti ad effetto speciale)
Sono circostanze aggravanti ad effetto speciale quelle che importano un aumento della pena superiore a un terzo; la recidiva che comporta +2/3 rientra in questa categoria
norme sugli eventi interruttivi della prescrizione
Disciplina gli eventi processuali che interrompono la prescrizione; tali interruzioni, nel caso di recidiva ad effetto speciale, producono una proroga calcolata nella misura prevista dall'art. 161, comma 2
reato contestato (procedibilità e sanzioni)
Articolo che individua il reato per il quale è stata valutata la prescrizione; la pena edittale di riferimento è utile per il calcolo del termine prescrizionale
commi 1 e 5 (effetto dell'annullamento e rinvio)
Consente l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello per nuovo giudizio quando ricorrano i presupposti indicati
Sentenza Corte costituzionale n. 278/2020
sospensione dei termini processuali per emergenza Covid-19 (9/3/2020 - 11/5/2020)
Ha stabilito la sospensione di determinati termini processuali per il periodo indicato, da aggiungere al calcolo della prescrizione
Giurisprudenza rilevante
Sez. U, n. 20798/2011; Sez. 6, n. 16581/2019 (Stocola); Sez. 2, n. 57755/2018 (Saetta); Sez. 6, n. 48954/2016 (Lamirowski)
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che la recidiva reiterata e specifica va considerata come aggravante ad effetto speciale: l'aumento deve essere calcolato sul massimo edittale del reato-base e incide sia sul termine-base sia sulla proroga dovuta agli atti interruttivi; non può essere lasciata al giudice una valutazione discrezionale caso per caso
Massime di principio
- Quando è contestata la recidiva reiterata, specifica ed infra-quinquennale va considerata come circostanza aggravante ad effetto speciale che incide sul calcolo della prescrizione: si parte dal massimo edittale del reato-base e si applica l'aumento previsto (es. +2/3).
- La recidiva ad effetto speciale incide due volte: modifica il termine-base di prescrizione (art. 157, comma 2) e aumenta la proroga conseguente agli atti interruttivi (art. 161, comma 2).
- Per reati con pena edittale inferiore alle soglie stabilite dall'art. 157, primo comma, l'aumento per recidiva va calcolato sul massimo edittale e non sul termine-minimo di prescrizione previsto dalla soglia.
- Eventuali sospensioni dei termini processuali (es. per emergenza Covid-19) devono essere aggiunte al computo finale della prescrizione.
- Se il giudice non valuta o omette di conteggiare la recidiva ad effetto speciale nel calcolo della prescrizione, la decisione è vulnerabile di cassazione e potrà essere annullata con rinvio.
- Per valutare se il reato è prescritto occorre calcolare: termine-base dal giorno del fatto, applicare l'aumento per la recidiva sul massimo edittale, aggiungere eventuali proroghe per atti interruttivi nella misura prevista, e infine includere periodi di sospensione legalmente riconosciuti.
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