Cassazione Civile, Ordinanza n. 17200/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di fatture relative a un conguaglio per consumi di energia elettrica. Il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta dalla società destinataria dell’ingiunzione e la Corte d’appello ha confermato la decisione. In cassazione la società opponente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d’appello per violazione dei termini per il deposito delle difese finali e per omesso esame dei motivi di gravame relativi alle conclusioni del consulente tecnico; con il secondo ha contestato, da un lato, la mancanza di prova della manomissione del contatore e, dall’altro, la legittimità della ricostruzione dei consumi effettuata in base alla delibera ARERA richiamata, sostenendo che mancassero i presupposti normativi e che il periodo ricostruito fosse eccedente i limiti consentiti; con il terzo ha dedotto l’uso, da parte del consulente, di un documento prodotto oltre i termini preclusivi e l’omesso esame del fatto decisivo che il contatore non risultava alterato, con conseguente illegittimità della ricostruzione presuntiva dei consumi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di nullità della sentenza d’appello per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, poiché la decisione risultava deliberata e redatta prima della scadenza dei termini per il deposito delle difese finali, tenuto conto della sospensione feriale. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la decisione assunta senza attendere la scadenza dei termini concessi alle parti per le comparse conclusionali e le memorie di replica determina di per sé la nullità della sentenza. In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi, cassato la sentenza impugnata in relazione e rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica
i termini per le difese finali devono essere rispettati; la decisione resa prima della loro scadenza integra nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa
combinato disposto con l’art. 190 c.p.c.
la disciplina del giudizio d’appello impone il rispetto dei termini finali per le difese prima della deliberazione della sentenza
nullità della sentenza per difetto di motivazione
la censura è stata prospettata dalla ricorrente, ma non è stata accolta come ratio decisoria principale
termini preclusivi per il deposito della documentazione e delle deduzioni istruttorie
la ricorrente ha contestato l’utilizzo di un documento prodotto oltre i termini; il motivo è rimasto assorbito
mancanza di prova della manomissione del contatore
la ricorrente lo ha invocato per sostenere che l’onere della prova del prelievo abusivo gravasse sulla controparte; la questione non è stata esaminata nel merito per assorbimento
artt. 9, 10 e 11 Delibera n. 200/99 ARERA
ricostruzione preventiva dei consumi e relativi limiti temporali e metodologici
sono stati richiamati dalla ricorrente per contestare i presupposti e il metodo della ricostruzione dei consumi, ma la questione è stata assorbita
ha regolato la trattazione del ricorso in sede camerale
artt. 24 e 111 Cost.
diritto di difesa e contraddittorio nel giusto processo
il rispetto dei termini per le difese conclusive è presidio costituzionale del contraddittorio e la sua violazione comporta nullità della sentenza
Massime di principio
- La decisione di appello resa prima della scadenza dei termini concessi alle parti per le difese finali viola il diritto di difesa e il principio del contraddittorio e comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che la parte ricorrente debba indicare specificamente quali argomentazioni avrebbe svolto.
- Il contraddittorio e il diritto di difesa devono essere garantiti per l’intero svolgimento del processo; il giudice non può, in nome della ragionevole durata o dell’economia processuale, elidere termini processuali finalizzati a consentire alle parti di interloquire compiutamente.
- Quando viene accertata una nullità processuale che investe la fase decisoria dell’appello, la Cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito in diversa composizione, assorbendo gli ulteriori motivi non esaminabili per effetto della nullità preliminare.
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