Cassazione Civile, Ordinanza n. 10487/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La lite nasce dalla successione del padre su un appartamento in Modena, caduto in comunione tra due fratelli. Uno dei coeredi ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria, il rimborso di metà delle spese sostenute per il bene comune e dei frutti derivanti dal godimento dell'immobile. L'altro coerede ha resistito deducendo, tra l'altro, la prescrizione del credito per spese e proponendo in via riconvenzionale l'usucapione del bene; separatamente ha poi agito per la risoluzione di una transazione del 1994 con cui avrebbe rinunciato ai diritti sull'immobile. Riunite le cause, il Tribunale ha respinto la domanda di usucapione, sciolto la comunione e formato le porzioni. La Corte d'appello ha rigettato il gravame, ritenendo non provato un possesso esclusivo idoneo all'usucapione: non bastano il mero godimento del bene ereditario, la sua amministrazione, il pagamento di imposte e spese, la locazione a terzi o il possesso delle chiavi; occorre invece una condotta inequivoca e incompatibile con il compossesso altrui, tale da manifestare la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. In cassazione il ricorrente ha proposto sette motivi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione per omessa valutazione di testimonianze e fatti indiziari; errata applicazione degli artt. 1141 e 2728 c.c. sulla presunzione di possesso; errata valorizzazione di una precedente sentenza relativa a impugnazione condominiale come riconoscimento del diritto altrui; erronea applicazione del concetto di tolleranza e dell'onere probatorio; contraddittorietà sul rilievo del pagamento delle spese; errata applicazione dell'art. 1164 c.c. e dell'interversione del possesso; infine, erronea regolazione delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che, in tema di usucapione di bene comune, il coerede già compossessore può usucapire la quota altrui senza necessità di interversione del titolo, ma solo provando un possesso esercitato in modo esclusivo, aperto e incompatibile con il godimento altrui, idoneo a dimostrare una volontà univoca di possedere uti dominus. Ha ribadito che l'utilizzo e l'amministrazione del bene, il pagamento delle imposte e delle spese, la locazione a terzi e altre condotte analoghe non sono di per sé sufficienti, perché si presumono compiute nella qualità di coerede e anche nell'interesse degli altri comunisti. Ha inoltre escluso la violazione delle norme processuali sulla prova, precisando che non è denunciabile in cassazione la mera diversa valutazione del materiale istruttorio rispetto a quella del giudice di merito. Quanto alle spese, ha ritenuto corretta la condanna del ricorrente nel giudizio di appello per il principio di soccombenza, senza necessità di una specifica motivazione sul mancato uso del potere di compensazione. Il ricorso è stato dunque respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il sindacato di legittimità non consente di rivalutare il merito della prova; il vizio motivazionale è comunque precluso in caso di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disattende il principio di non contestazione; non basta lamentare una diversa lettura delle prove.
è censurabile in cassazione solo l'erronea attribuzione a una prova di un valore diverso da quello legale o la dichiarazione di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale; non il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
il ricorrente invocava la presunzione di possesso in capo a chi esercita un potere di fatto sulla cosa, ma la Corte ha ritenuto che ciò non basti a provare il possesso esclusivo utile all'usucapione del bene comune.
l'usucapione richiede un possesso continuato, pacifico e pubblico, ma nel caso di bene comune il possesso deve assumere carattere di esclusività e incompatibilità con il compossesso altrui.
non è necessaria l'interversione del possesso per il coerede che usucapisca la quota altrui, purché il possesso sia esteso in termini di esclusività; la Corte ha chiarito che non vi era stata erronea applicazione della norma.
l'onere di provare i fatti costitutivi dell'usucapione grava su chi la invoca.
la censura del ricorrente è stata ritenuta inconferente rispetto alla domanda di usucapione, che presuppone l'acquisto a titolo originario e non la mera astensione dal godimento del bene da parte dell'altro coerede.
il giudice ha correttamente applicato il principio di soccombenza per le spese del giudizio di appello.
la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede un'espressa motivazione sul mancato esercizio del potere.
in presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato in relazione alla locazione della cosa comune da parte di un comproprietario, quale gestione d'affari soggetta a ratifica del comproprietario non locatore.
richiamato, per il tramite dell'art. 2032 c.c., per consentire al comproprietario non locatore di esigere la quota dei canoni.
richiamato nel quadro dei rapporti tra comunisti, senza necessità di interversione del titolo per l'usucapione ma con esigenza di possesso esclusivo.
Massime di principio
- Il coerede che rimanga nel possesso del bene ereditario può usucapire la quota degli altri coeredi anche senza interversione del titolo, ma solo se prova un possesso esclusivo, inconciliabile con il godimento altrui e manifestativo di una volontà inequivoca di possedere uti dominus.
- Il mero fatto di abitare, amministrare o gestire il bene comune, di pagarne imposte e spese, o di concederlo in locazione a terzi non è sufficiente a integrare il possesso utile all'usucapione della quota altrui, perché tali condotte sono compatibili con la qualità di coerede e con l'anticipazione di spese nell'interesse della comunione.
- Per usucapire un bene in comunione non basta l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa: occorre un comportamento apertamente incompatibile con il compossesso altrui, idoneo a escludere la possibilità di analogo godimento da parte degli altri comunisti.
- In cassazione non è consentito trasformare in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la mera contestazione del modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove; la censura è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte o attribuito alla prova un regime legale diverso da quello previsto.
- In tema di spese di lite, la compensazione è facoltà discrezionale del giudice di merito; la condanna alle spese per soccombenza non richiede una motivazione specifica sul mancato esercizio della compensazione.
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