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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19516/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società assicuratrice nei confronti di una persona fisica, chiamata a rispondere quale coobbligata insieme ad altri soggetti. Il credito azionato riguardava, da un lato, il diritto di rivalsa connesso a una polizza fideiussoria stipulata a garanzia di obblighi assunti verso un ente pubblico e, dall’altro, il mancato pagamento di sei annualità di premi assicurativi. La destinataria del decreto ha proposto opposizione eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Pesaro quale foro inderogabile del consumatore. Il Tribunale ha però respinto l’eccezione, ritenendo non dimostrata la qualità di consumatore, valorizzando la sottoscrizione dell’atto di coobbligazione in qualità di socia della società garantita, sebbene con partecipazione minoritaria, e ritenendo non provato l’estraneità funzionale della garanzia rispetto all’attività svolta. Con l’unico motivo di regolamento di competenza, la ricorrente ha contestato tale valutazione, deducendo che la qualità di consumatore derivasse dalla partecipazione societaria del tutto minoritaria e dalle mansioni effettivamente svolte come dipendente, non idonee a incidere sulla gestione sociale, elementi che il giudice di merito avrebbe trascurato. La Corte ha accolto il ricorso, affermando che, ai fini dell’applicazione della disciplina consumeristica nella fideiussione, rileva la posizione soggettiva del garante rispetto al contratto di garanzia e non quella della società garantita; nel caso concreto, la partecipazione del 5% al capitale sociale, unita all’assenza di funzioni gestorie e alla qualità di lavoratrice dipendente, non escludeva la veste di consumatore. La Corte ha inoltre chiarito che, nel regolamento di competenza, può esaminare autonomamente tutti gli elementi di fatto rilevanti, anche non valorizzati dal giudice a quo, purché ritualmente indicati. Conseguentemente è stata dichiarata la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Pesaro, con caducazione del decreto ingiuntivo opposto e condanna della società resistente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento facoltativo di competenza, ha dichiarato la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Pesaro e ha disposto la riassunzione della causa davanti a quel tribunale nel termine di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha inoltre affermato la conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto e ha condannato la società resistente alla rifusione delle spese del giudizio di regolamento, con distrazione in favore del difensore antistatario. La decisione si fonda sul rilievo che la ricorrente, fideiussore persona fisica con partecipazione societaria minoritaria e senza poteri gestori, doveva essere considerata consumatore, con applicazione del foro inderogabile del consumatore.

Norme richiamate

  • artt. 28-38 c.p.c.

    Richiamati dal Tribunale di merito per individuare il foro inderogabile del consumatore; la Corte ne conferma l’applicazione in quanto la persona fisica fideiussore deve essere considerata consumatore e quindi opera il foro territoriale protetto.

  • art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005

    Norma posta a fondamento del foro inderogabile del consumatore; applicabile alla fideiussione stipulata da persona fisica per finalità estranee alla propria attività professionale.

  • art. 50 c.p.c.

    In caso di declaratoria di competenza del giudice diverso da quello adito, la causa deve essere riassunta davanti al giudice competente nel termine fissato dalla Corte.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Gli elementi di fatto posti a fondamento del regolamento devono essere specificamente indicati nel ricorso perché la Corte possa esaminarli.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda devono essere ritualmente prodotti e indicati.

  • art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014

    "Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile"

    Il giudizio di regolamento di competenza, essendo limitato alla sola questione di competenza, va trattato come causa di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Ai fini della disciplina consumeristica applicabile alla fideiussione, la qualità di consumatore del garante persona fisica va valutata con riferimento al solo contratto di garanzia e non al rapporto principale garantito, poiché l’accessorietà della fideiussione non impedisce l’autonoma verifica della finalità estranea all’attività professionale del garante.
  • Il fideiussore persona fisica è consumatore quando la prestazione di garanzia non costituisce atto espressivo della sua attività professionale né è strettamente funzionale al suo svolgimento; assumono rilievo la partecipazione societaria, l’eventuale funzione gestoria e, in generale, gli elementi che rivelino un collegamento funzionale con l’attività d’impresa garantita.
  • Una partecipazione societaria meramente minoritaria, non accompagnata da poteri gestori o da un effettivo ruolo decisionale, non basta di per sé a escludere la qualità di consumatore del fideiussore.
  • Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione può valutare autonomamente tutti gli elementi di fatto ritualmente indicati nel ricorso e rilevare d’ufficio le ragioni di competenza o incompetenza, anche se non esaminate dal giudice di merito.
  • Il giudizio di regolamento di competenza, avendo ad oggetto solo la questione di competenza e non l’intera controversia, può essere trattato come causa di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaClausole vessatorieFideiussione
RamiProcesso civileConsumatoriBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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