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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01380/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiata)

La controversia

La controversia trae origine da un intervento di mastoplastica additiva eseguito da un medico, a seguito del quale la paziente lamentava una evidente asimmetria delle mammelle e un inestetismo tale da rendere necessario un ulteriore intervento correttivo. La paziente aveva promosso accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., nel quale il consulente aveva riscontrato un danno biologico permanente del 15%, comprensivo di danno estetico e psichico, ritenendo che esso dipendesse dalla scelta della metodica operatoria. Fallito il tentativo stragiudiziale, la paziente aveva convenuto in giudizio il medico; poiché quest'ultimo era rimasto contumace, l'attrice aveva chiesto e ottenuto di chiamare in giudizio, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., la compagnia assicuratrice del medico, sul presupposto dell'inerzia del debitore, del pericolo di insolvenza e della certezza del credito risarcitorio. Il Tribunale aveva ritenuto ammissibile la chiamata e aveva condannato in solido medico e assicurazione al risarcimento del danno, oltre a una ulteriore somma per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La Corte d'appello, invece, aveva dichiarato nulla la chiamata dell'assicurazione, ritenendo non corretta la sua evocazione in giudizio perché non sorto l'interesse dell'attrice a seguito delle difese del convenuto, stante la contumacia di quest'ultimo. Con il ricorso per cassazione la danneggiata ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2900 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente subordinato la chiamata del terzo alla costituzione del convenuto e alle sue difese, senza considerare correttamente l'istituto dell'azione surrogatoria; 2) violazione dell'art. 106 c.p.c., per avere la sentenza d'appello svolto una disamina non pertinente della distinzione tra garanzia propria e impropria, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sulla chiamata del terzo; 3) violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame dell'inerzia e dell'impossidenza del medico ai fini della valutazione della corretta evocazione dell'assicurazione. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e assorbito il terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. La decisione d'appello è stata censurata perché aveva dichiarato nulla la chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice, mentre secondo la Cassazione la valutazione sull'autorizzazione alla chiamata del terzo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di impugnazione, soprattutto quando non si versi in ipotesi di litisconsorzio necessario. È stato inoltre chiarito che la nozione di garanzia rilevante ai fini della chiamata del terzo comprende anche la garanzia impropria. Il terzo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 696-bis c.p.c.

    accertamento tecnico preventivo

    Richiamato come strumento utilizzato dalla danneggiata per accertare l'esistenza e la quantificazione del danno prima del giudizio di merito.

  • art. 2900 c.c.

    L'azione surrogatoria è stata invocata per consentire alla creditrice di chiamare in giudizio l'assicuratore del debitore contumace; la Cassazione ha censurato la Corte d'appello per non aver correttamente inquadrato l'istituto e per averne fatto discendere un limite non coerente con la disciplina applicabile.

  • art. 106 c.p.c.

    La chiamata del terzo per garanzia può riguardare anche la garanzia impropria; la distinzione non esclude la chiamata quando il convenuto tenda a riversare sul terzo le conseguenze della lite o del proprio inadempimento.

  • art. 102 c.p.c.

    Il provvedimento di autorizzazione alla chiamata del terzo è non sindacabile in impugnazione quando non ricorra un caso di litisconsorzio necessario.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle modalità e dei termini di chiamata del terzo, senza applicazione al caso concreto.

  • art. 183 c.p.c.

    Invocato nel giudizio di appello tra le norme che la compagnia assumeva violate dalla pronuncia di primo grado.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato per l'ordine di esibizione della polizza assicurativa emesso dal giudice di primo grado.

  • art. 269 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva fondato la nullità della chiamata sul presupposto che l'interesse dell'attore a chiamare il terzo dovesse sorgere dalle difese del convenuto; la Cassazione ha ritenuto errata tale lettura nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato proposto per omesso esame di un fatto decisivo, ma è stato assorbito dall'accoglimento dei motivi precedenti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato per la condanna della compagnia al risarcimento del danno per responsabilità aggravata disposta in primo grado.

Massime di principio

  • La decisione del giudice di merito che autorizza o nega la chiamata del terzo per garanzia, in assenza di litisconsorzio necessario, ha natura discrezionale e non è sindacabile in appello né in cassazione.
  • Ai fini della chiamata del terzo, la nozione di garanzia di cui all'art. 106 c.p.c. comprende anche la garanzia impropria, quando il convenuto intenda riversare sul terzo le conseguenze della lite o del proprio inadempimento.
  • La valutazione sull'interesse dell'attore a chiamare il terzo va compiuta con riferimento alla fase processuale in cui la richiesta è formulata e alla concreta utilità processuale dell'iniziativa, senza trasformare il controllo in un sindacato sul merito della strategia difensiva.
  • Quando il terzo chiamiato eccepisce tardività o irritualità della propria evocazione, il giudizio sulla ritualità dipende dal rispetto delle modalità e dei termini processuali previsti; ma tale tema rileva solo se la tardività sia effettivamente in contestazione.
  • L'omessa o errata considerazione dell'inerzia del debitore, in un contesto di azione surrogatoria, non può giustificare una dichiarazione di nullità della chiamata del terzo se il giudice di merito ha già correttamente apprezzato la sussistenza dell'interesse processuale dell'attore.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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