Cassazione Civile, Ordinanza n. 23528/2026 del 19/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso monitorio promosso per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute per forniture di materiale e lavori eseguiti nell'anno 2003 in favore di un ente forestale regionale. L'ente ha opposto il decreto ingiuntivo deducendo l'inesistenza di un valido rapporto contrattuale per difetto di forma scritta e di autorizzazioni degli organi competenti, oltre all'insufficienza della prova del credito, fondata soprattutto su fatture. Il Tribunale ha revocato il decreto ma ha comunque riconosciuto parzialmente il credito. In appello l'ente ha ottenuto la riforma della decisione; la corte territoriale ha ritenuto tardiva e quindi inutilizzabile gran parte della documentazione prodotta dalla società e ha escluso la prova del credito. La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: 1) violazione delle norme sul deposito dell'atto di appello e sulla costituzione dell'appellante, sostenendo che il gravame dell'ente fosse improcedibile o inammissibile perché costituito solo con copia dell'atto (velina) e con successivo deposito tardivo dell'originale notificato, peraltro in forma cartacea anziché telematica; 2) violazione delle stesse norme e degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, sostenendo che la sanatoria del vizio non potesse avvenire all'udienza successiva ma dovesse ritenersi ormai preclusa alla prima udienza di comparizione, ancorché la parte appellante non fosse comparsa; 3) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., deducendo che la corte d'appello avrebbe dovuto valutare come documentazione nuova e decisiva, o comunque ammissibile, i documenti prodotti tardivamente in primo grado perché reperiti solo successivamente e provenienti dagli uffici dell'ente, idonei a dimostrare i poteri degli organi che avevano disposto le forniture, la prosecuzione del rapporto e il riconoscimento del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha affermato che il deposito della sola copia dell'atto di appello in luogo dell'originale notificato integra una nullità della costituzione, non una improcedibilità del gravame, e che tale vizio è sanabile con il successivo deposito dell'originale fino al momento delle verifiche sulla rituale instaurazione del contraddittorio. Ha inoltre precisato che il deposito dell'originale non deve necessariamente avvenire in forma telematica se la costituzione iniziale era avvenuta cartaceamente secondo il regime allora vigente. Quanto alla sanatoria, la Corte ha ritenuto sufficiente la costituzione della controparte, anche se effettuata solo per eccepire la nullità, e ha valorizzato il fatto che non fosse stata chiesta una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta l'esclusione della documentazione tardiva perché, nel regime dell'art. 345, comma 3, c.p.c. applicabile ratione temporis, la parte avrebbe dovuto dimostrare che la mancata tempestiva produzione in primo grado dipendeva da causa non imputabile, prova non fornita in appello. Non essendo stata dimostrata la pretesa creditoria con la documentazione tempestivamente acquisita, la reiezione dell'appello dell'ente è stata confermata in Cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di regolare costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alle modalità di costituzione dell'appellante e al deposito dell'atto di impugnazione.
Richiamato come norma sulla costituzione in appello e sulla ritualità del deposito.
Richiamato quanto alla verifica del contraddittorio e alla scansione temporale della sanatoria del vizio di costituzione.
Richiamato per il regime del processo civile telematico e dei depositi in appello.
art. 44, comma 2, lett. c, D.L. 90/2014
Richiamato come norma introduttiva della disciplina richiamata sul deposito telematico.
Richiamato per la conversione del decreto-legge che ha inciso sul processo telematico.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla regolarità del contraddittorio, senza che la Corte ne abbia ravvisato violazione.
art. 6 CEDU
Invocato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e al giusto processo.
Indicata come norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
Richiamato nel terzo motivo per dedotta ultrapetizione/omessa pronuncia nella valutazione dei documenti.
Applicato nel senso che la produzione documentale tardiva in appello è ammissibile solo se la parte dimostra di non aver potuto produrre prima per causa non imputabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato insieme al comma 1-quater quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La costituzione dell'appellante mediante deposito della sola copia dell'atto di impugnazione, anziché dell'originale notificato, non determina improcedibilità dell'appello, ma una nullità sanabile della costituzione.
- Il successivo deposito dell'originale notificato integra la costituzione già avvenuta e sana il vizio formale fino al momento in cui il giudice procede alle verifiche sulla rituale instaurazione del contraddittorio.
- La sanatoria del vizio di costituzione può operare anche se la controparte si costituisce al solo fine di eccepire la nullità dell'atto introduttivo; ciò che conta è che il contraddittorio sia stato comunque instaurato e che sia stato consentito l'esercizio del diritto di difesa.
- La disciplina del deposito telematico non può essere applicata in modo da imporre retroattivamente, per un atto di costituzione già eseguito in forma cartacea secondo il regime vigente, un incombente diverso e ulteriore.
- Nel regime dell'art. 345, comma 3, c.p.c. ratione temporis, la produzione documentale tardiva in appello è ammissibile solo se la parte dimostra l'impossibilità non imputabile di produrre il documento tempestivamente in primo grado.
- In mancanza di prova della causa non imputabile che giustifichi il ritardo, il giudice d'appello deve escludere l'utilizzabilità dei documenti tardivi e può rigettare la domanda se la prova residua non è sufficiente a dimostrare il credito.
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