Cassazione Civile, Ordinanza n. 32533/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente addetta a mansioni assistenziali presso una struttura socio-sanitaria. Il giudice di primo grado, poi confermato in appello, aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice al superiore inquadramento nel livello D come operatore socio-sanitario, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive dalla data di assunzione al 27/03/2018. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha denunciato la violazione della disciplina di settore sull’operatore socio-sanitario, sostenendo che per il superiore inquadramento fosse necessario il possesso dell’attestato con formazione complementare in assistenza sanitaria; (2) ha lamentato la violazione del CCNL applicato, sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito il superiore livello senza verificare i requisiti professionali richiesti e senza che dalla prova testimoniale emergesse lo svolgimento delle relative mansioni; (3) ha dedotto la violazione del D.M. 10.2.1984, assumendo che la dipendente non svolgesse le mansioni del profilo professionale di ausiliario specializzato; (4) ha censurato l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presenza in azienda di altri lavoratori abilitati e inquadrati come OSSS, da cui desumere la necessità del titolo specifico non posseduto dalla lavoratrice. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi tre motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, senza adeguata indicazione delle norme asseritamente violate; ha inoltre rilevato la violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità dell’atto e l’inconferenza delle censure rispetto al paradigma del ricorso per cassazione. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché proposto in presenza di doppia conforme, senza indicare la diversità delle rationes decidendi dei due gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero correttamente con la motivazione delle sentenze di merito e che, sotto la veste di violazione di legge e di omesso esame, si proponesse in sostanza una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Ha anche valorizzato la mancanza di chiarezza e sinteticità del ricorso e, quanto al quarto motivo, la preclusione derivante dalla doppia conforme. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il motivo formalmente fondato sulla violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame è inammissibile quando operi la preclusione della doppia conforme e non siano indicate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito
art. 366, commi 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
la carenza di esposizione chiara dei fatti e delle censure può tradursi in inammissibilità del ricorso
la Corte richiama il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, applicabile anche al processo civile
richiamato quale espressione del dovere di chiarezza e sinteticità degli atti
richiamato come regolamento sui criteri di redazione e schemi informatici degli atti giudiziari
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la preclusione del motivo di omesso esame in presenza di doppia conforme
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 8, d.l. 12 novembre 2001, n. 402 conv. con modif. dalla l. 8 gennaio 2001, n. 2
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità del titolo di formazione complementare per il superiore inquadramento
CCNL Aris Centri di Riabilitazione
invocato dal ricorrente per sostenere che il superiore inquadramento richiedesse specifici requisiti professionali
D.M. 10.2.1984
invocato dal ricorrente come parametro delle mansioni del profilo di ausiliario specializzato
Massime di principio
- In sede di legittimità, una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
- Il ricorso per cassazione deve essere redatto con chiarezza e sinteticità: l’oscurità dell’esposizione dei fatti o la confusione tra i motivi può condurre all’inammissibilità per violazione degli artt. 366 c.p.c. e dei principi processuali richiamati dalla Corte.
- Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la decisione impugnata sia conforme a quella di primo grado e il ricorrente non indichi specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Il sindacato della Corte di cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: restano insindacabili gli accertamenti di fatto sorretti da motivazione congrua e coerente, specie quando vi sia concordanza tra i giudici di merito.
- Nel giudizio di cassazione la parte che deduce la violazione di norme o di clausole collettive deve indicare in modo puntuale le disposizioni asseritamente violate e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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