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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17564/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione alla stima relativa all'espropriazione parziale di un compendio immobiliare agricolo per la realizzazione di una strada provinciale. La Corte d'appello aveva liquidato l'indennità di esproprio e quella per il deprezzamento dell'area residua, rigettando però varie pretese della proprietaria: la rinnovazione della CTU, il ristoro del pregiudizio derivante dalla destinazione urbanistica dell'area residua, l'indennità aggiuntiva per proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo, e l'indennità per il pregiudizio collegato alla realizzazione dell'opera pubblica, ritenuta estranea alla competenza della Corte d'appello. Il ricorso per cassazione deduceva sette motivi: (1) violazione delle norme processuali e omesso esame di fatti, per asserita errata attribuzione della variante urbanistica, adesione acritica alla CTU e mancata motivazione sulla mancata rinnovazione; (2) violazione dell'art. 40 d.P.R. 327/2001 per l'asserito ricorso al VAM; (3) violazione delle norme sull'indennità di esproprio e dei parametri convenzionali per il mancato ristoro del pregiudizio da cessazione dell'attività imprenditoriale; (4) violazione delle norme sull'indennità per il danno da vincolo urbanistico e del diritto convenzionale, per avere negato il pregiudizio aziendale legato alla destinazione agricola di tutela dell'abitato; (5) violazione dell'art. 40, comma 4, d.P.R. 327/2001 e del d.lgs. 99/2004 per il diniego dell'indennità aggiuntiva alla società agricola; (6) violazione dell'art. 44 d.P.R. 327/2001 e delle norme costituzionali per il rigetto della domanda indennitaria da espropriazione larvata per difetto di competenza; (7) censura sulle spese. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi, ha accolto il quinto e il sesto, ha assorbito il settimo, cassando la sentenza nei limiti accolti e rinviando alla Corte d'appello per nuovo esame.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, in parte, generici o non autosufficienti, in parte inconferenti rispetto alla ratio della decisione impugnata, o perché introducevano questioni nuove non trattate nei gradi di merito. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che l'indennità aggiuntiva prevista per il proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo spetta anche quando l'attività agricola sia esercitata in forma societaria, comprese le società di capitali, se ricorrono i requisiti normativi. Ha accolto anche il sesto motivo, statuendo che la domanda di indennità ex art. 44 d.P.R. 327/2001 rientra nella medesima vicenda espropriativa e, per esigenze di concentrazione delle tutele, deve essere conosciuta dalla Corte d'appello in unico grado, non essendo corretta la declinatoria di competenza. Il settimo motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e regolazione anche delle spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro processuale invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e della CTU, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa erronea valutazione della consulenza tecnica; la Corte ha escluso il vizio dedotto

  • art. 195, comma 3, c.p.c.

    invocato per contestare la CTU e le modalità di adesione del giudice alle conclusioni peritali

  • art. 196 c.p.c.

    invocato per chiedere la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 24 Cost.

    invocato a sostegno delle censure processuali e del diniego della domanda indennitaria

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia in relazione al giusto processo sia alla motivazione della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale sul motivo di ricorso per violazione di legge, richiamata per più censure

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per le censure di omesso esame di fatti decisivi

  • art. 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    interpretato nel senso che l'indennità aggiuntiva compete anche al proprietario imprenditore agricolo operante in forma societaria, non solo alla persona fisica coltivatrice diretta

  • art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    richiamato come base dell'indennità per il deprezzamento dell'area residua e come esempio di unità della vicenda espropriativa

  • art. 44 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    interpretato come fonte della domanda di indennità per il pregiudizio derivante dalla realizzazione dell'opera pubblica; la relativa domanda è stata ritenuta devolvibile alla Corte d'appello in unico grado

  • art. 42 Cost.

    richiamato a sostegno della tesi della ricorrente sul ristoro del pregiudizio da espropriazione

  • art. 117 Cost.

    richiamato in collegamento con la CEDU e i parametri convenzionali

  • art. 17 Carta di Nizza

    invocato dalla ricorrente quale parametro di tutela della proprietà

  • art. 1, primo Protocollo addizionale CEDU

    richiamato per sostenere l'indennizzabilità del pregiudizio all'attività economica conseguente all'espropriazione

  • art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    interpretato nel senso che la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere assunta anche in forma societaria, incluse le società di capitali

  • art. 2 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    richiamato insieme all'art. 1 per delimitare la figura dell'imprenditore agricolo

  • art. 2135 c.c.

    richiamato per individuare le attività qualificanti dell'imprenditore agricolo

  • art. 5-bis, comma 4, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito in l. 8 agosto 1992, n. 359

    menzionato solo per escludere che il criterio del VAM fosse ancora applicabile, ma la censura è stata ritenuta inconferente perché la sentenza impugnata aveva usato il valore di mercato

  • art. 17 l. 22 ottobre 1971, n. 865

    richiamato come precedente normativo che limitava l'indennità al coltivatore diretto, oggi superato dal diverso testo dell'art. 40, comma 4, d.P.R. 327/2001

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile o infondata la doglianza che si rivolga a un argomento non decisivo o estraneo alla motivazione effettiva della decisione.
  • La sentenza di merito che recepisce le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in tema di stima indennitaria non richiede, di regola, una motivazione analitica dell'iter tecnico-ricostruttivo, specie quando le risultanze peritali non siano specificamente contestate.
  • La richiesta di rinnovazione della CTU è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la mancata rinnovazione può risultare legittima anche con motivazione implicita, ma chi censura la decisione deve indicare in modo autosufficiente le ragioni dell'istanza e le osservazioni asseritamente trascurate.
  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili questioni nuove, se non già devolute e trattate nei gradi di merito; la deduzione di un diverso titolo di indennità richiede che il relativo tema sia stato effettivamente sottoposto al giudice di merito.
  • L'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 40, comma 4, d.P.R. 327/2001 non è riservata alla sola persona fisica coltivatrice diretta: spetta anche al proprietario imprenditore agricolo che eserciti l'attività in forma societaria, ivi comprese le società di capitali, se in possesso dei requisiti di legge.
  • Per le domande indennitarie connesse alla medesima vicenda espropriativa opera un criterio di concentrazione delle tutele: la domanda di indennità ex art. 44 d.P.R. 327/2001, pur distinta dall'indennità di esproprio, appartiene alla stessa area di tutela e deve essere conosciuta dal giudice competente per l'opposizione alla stima, senza frammentare il contenzioso.
  • Ai fini dell'indennità di espropriazione, il riferimento corretto è il valore di mercato del bene secondo la disciplina vigente; la censura è inconferente se la decisione impugnata non ha applicato il criterio del VAM.
  • L'indennizzo per il solo pregiudizio all'attività d'impresa non si confonde con l'indennità commisurata al valore del bene espropriato: la tutela indennitaria segue il bene e la vicenda ablativa, non il più ampio danno da perdita dell'organizzazione imprenditoriale, salvo specifiche basi normative o fattuali.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataCompetenzaProveContratto preliminare
RamiEsecuzioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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