Cassazione Civile, Ordinanza n. 35577/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a maggiore IVA per l'anno d'imposta 2007, emessa a seguito di controllo automatizzato per omesso versamento di imposta, sanzioni e interessi. Deduceva che la dichiarazione IVA originaria era viziata da un errore materiale: erano stati indicati importi riferiti al precedente periodo d'imposta, mentre per il 2007 non sarebbero state effettuate operazioni attive e sarebbe emersa una posizione a credito. Nel corso del giudizio di primo grado affermava inoltre di avere presentato una dichiarazione integrativa. Il ricorso per cassazione si fondava su tre motivi: (1) violazione dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, nonché degli artt. 53, 97 Cost. e 10 L. n. 212/2000, per avere la CTR escluso l'emendabilità della dichiarazione; (2) erronea qualificazione dell'errore come non meramente formale; (3) violazione delle medesime norme e dell'art. 24 Cost. per avere ritenuto tardiva la rettifica in sede contenziosa, nonostante il contribuente potesse far valere l'errore anche in giudizio per contestare la pretesa fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, anche in materia IVA, la dichiarazione fiscale è emendabile e ritrattabile quando sia affetta da errore di fatto o di diritto e da ciò derivi un maggior debito d'imposta non dovuto. Ha precisato che il termine per la dichiarazione integrativa rileva per la fase amministrativa, ma non preclude al contribuente di contestare in sede contenziosa la cartella e di provare l'errore, soprattutto quando si tratti di correggere una dichiarazione di scienza e non un atto negoziale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà esaminare la dichiarazione integrativa e verificare se l'errore fosse meramente formale e, dunque, ritrattabile oltre il termine previsto. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
La disciplina dell'emendabilità delle dichiarazioni opera anche in materia IVA per rinvio recettizio; la novella del 2016 viene letta come codificazione di un principio già presente nella giurisprudenza, ma il termine ivi previsto non preclude la tutela giurisdizionale dell'errore meramente formale.
Per la dichiarazione IVA rinvia recettiziamente alla disciplina della dichiarazione integrativa prevista per le imposte dirette e l'IRAP.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di tassare solo la reale capacità contributiva; la Corte valorizza il principio nel senso di consentire il ripristino della verità fiscale.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa; la Corte non lo tratta autonomamente, ma richiama la collaborazione tra fisco e contribuente.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
I rapporti tra erario e contribuente devono essere improntati a leale collaborazione e buona fede; ciò impedisce di opporre in giudizio decadenze previste solo per la fase amministrativa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge.
art. 24 Cost.
Richiamato a fondamento del diritto di difesa del contribuente di contestare in giudizio la pretesa impositiva e gli errori contenuti nella dichiarazione.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale ha natura di mera esternazione di scienza e di giudizio, non di atto negoziale o dispositivo; pertanto, in linea di principio, è emendabile e ritrattabile quando sia viziata da errore di fatto o di diritto.
- Il contribuente può far valere l'errore della dichiarazione anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria, senza che il termine previsto per la dichiarazione integrativa precluda la prova dell'errore nel processo.
- Le decadenze previste per la correzione amministrativa della dichiarazione non operano automaticamente nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo quando sia contestata la fondatezza sostanziale della pretesa fiscale.
- In materia IVA, il rinvio alla disciplina della dichiarazione integrativa consente la correzione degli errori anche se hanno determinato un maggiore debito d'imposta, purché il giudice verifichi la natura dell'errore e il suo effetto sull'obbligazione tributaria.
- La novella normativa del 2016 è stata letta come conferma legislativa di un principio giurisprudenziale già consolidato, non come esclusiva fonte della tutela dell'emendabilità in giudizio.
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