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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06062/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e dell'accettazione della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché della rinuncia al ricorso incidentale da parte dell'Amministrazione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo e disposto la compensazione integrale delle spese processuali.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, impugnato dal contribuente davanti alla giustizia tributaria e poi oggetto di ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria. Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente principale ha rinunciato al ricorso per cassazione con dichiarazione di spese interamente compensate. L'Agenzia delle Entrate, costituitasi con controricorso e ricorso incidentale, ha accettato la rinuncia e ha a sua volta rinunciato al ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 371 c.p.c.

    ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c.

    Viene richiamato come base processuale del ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate in sede di legittimità.

  • art. 391 c.c.

    ai sensi dell’art. 391 c.c.

    La Corte lo indica come fondamento della declaratoria di estinzione del processo a seguito della rinuncia al ricorso e dell'accettazione della controparte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso principale seguita dall'accettazione della controparte determina l'estinzione del processo, ove anche il ricorso incidentale venga abbandonato o rinunciato.
  • Quando entrambe le parti rinunciano rispettivamente alle impugnazioni proposte, il giudice di legittimità prende atto dell'intervenuta estinzione senza esaminare il merito delle censure.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese processuali se vi è accordo delle parti o comunque una base processuale adeguata per la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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