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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 2195 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Art. 110, comma 10, T.U.I.R. - Indeducibilità dei componenti negativi da operazioni intercorse con soggetti localizzati in Paesi "black list" - Le prove esimenti di cui all'art. 110, comma 11, T.U.I.R. - Il caso dello spedizioniere internazionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’avviso di accertamento n. TXXXXXXXXXXX/2012 contestava, ai fini IRAP per il 2007, la deducibilità di costi relativi a fornitori localizzati in Paesi inclusi nella Black List, per complessivi 1.952.621,38 euro, oltre a maggiori imposte, interessi e sanzioni. G. W. sosteneva principalmente che, in quanto spedizioniere internazionale privo di mezzi di trasporto propri, doveva ricorrere a fornitori nelle località indicate dai clienti e non poteva scegliere liberamente le controparti: l’interesse economico delle operazioni era quindi inerente alla propria attività ed era comprovato dalla concreta esecuzione dei trasporti e dal riaddebito dei relativi costi ai clienti. La società invocava inoltre la documentazione prodotta, l’esclusione di alcuni Paesi dalla Black List, l’imposizione di un fornitore da parte di un committente, la localizzazione dei fornitori nelle aree di trasporto, le clausole di non discriminazione contenute in alcuni trattati e, in subordine, l’inapplicabilità o la riduzione delle sanzioni. L’Agenzia contestava, con il proprio appello, la deducibilità di costi relativi a fornitori di Paesi legati all’Italia da trattati contenenti clausole di non discriminazione. La società aveva anche dedotto in memoria la sopravvenuta abrogazione della disciplina e chiesto l’applicazione del favor rei, ma la decisione è stata fondata sul motivo principale relativo all’attività di spedizioniere.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, VI Sezione, con decisione del 3 marzo 2016, ha accolto integralmente l’appello di G. W. e respinto quello dell’Agenzia delle Entrate, annullando l’avviso di accertamento. Ha ritenuto pacifica la natura di spedizioniere internazionale della società e accertato che, non possedendo mezzi propri, essa doveva avvalersi di trasportatori terzi e operare nelle località determinate dalle esigenze dei clienti. Ha inoltre valorizzato il collegamento documentato tra fatture dei fornitori e fatture emesse ai clienti, senza che l’Amministrazione avesse contestato specificamente la concreta esecuzione delle operazioni. Per tale ragione ha considerato implicita la sussistenza dell’effettivo interesse economico e ha escluso la società dalla limitazione alla deduzione prevista dall’art. 110, comma 10, TUIR, senza necessità di decidere separatamente le questioni relative ai singoli Paesi, ai trattati e alle sanzioni. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della complessità della questione e dell’assenza di un orientamento di legittimità sul punto.

Norme richiamate

  • Art. 110, commi 10 e 11, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, deve concludersi nel senso della esclusione di diritto della G. W. dalla regola della limitazione dei costi di cui all'art. 110, comma 10, TUIR, in quanto, data la sua attività istituzionale di spedizioniere internazionale, deve ritenersi implicita la sussistenza di un interesse economico effettivo inerente le operazioni in contestazione, la cui concreta esecuzione non risulta, peraltro, neanche mai contestata dall'Amministrazione finanziaria.

    Nel caso concreto, per uno spedizioniere internazionale che deve rivolgersi a fornitori presenti nelle località imposte dalle esigenze di trasporto dei clienti, l’interesse economico effettivo può ritenersi implicito quando le operazioni siano concretamente eseguite e i costi siano collegati ai servizi resi ai clienti. In queste circostanze la società è esclusa dalla limitazione alla deducibilità dei costi prevista dal comma 10.

  • Art. 35, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la decisione della controversia in camera di consiglio; il provvedimento non ne formula un’interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Per valutare costi sostenuti da uno spedizioniere internazionale verso fornitori situati in Paesi a fiscalità privilegiata, rileva se la scelta del fornitore dipenda in concreto dal luogo di partenza o di destinazione fissato dal cliente e dalle necessità operative del trasporto, anziché da una libera scelta imprenditoriale dello spedizioniere.
  • Se il trasporto è concretamente eseguito e la documentazione collega i costi del fornitore alle prestazioni fatturate al cliente, il giudice può ravvisare un’effettiva inerenza economica dell’operazione e considerarla implicita, anche quando il fornitore è localizzato in un Paese Black List.
  • La documentazione è particolarmente rilevante quando consente di ricostruire, per ogni operazione, il nesso tra fattura passiva del fornitore, documenti di trasporto e fattura attiva al cliente; la mancata contestazione specifica di tale collegamento e dell’effettiva esecuzione è stata valorizzata dalla Commissione.
  • La decisione riguarda la posizione concreta di uno spedizioniere internazionale privo di mezzi propri e non stabilisce un’esenzione automatica per qualsiasi impresa o per ogni costo verso fornitori Black List: occorre verificare attività svolta, necessità del ricorso a fornitori locali, concreta esecuzione e documentazione delle singole operazioni.

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