Cassazione Penale, Sentenza n. 31505/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una società che, dopo essere stata colpita indirettamente da una valutazione di permeabilità mafiosa, aveva chiesto di essere ammessa al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. Il Tribunale aveva respinto l'istanza e la Corte di appello aveva confermato il diniego ritenendo che la società fosse ancora attuale "trasposizione" di altra società già raggiunta da interdittiva antimafia, riconducibile a un imprenditore vicino a un'associazione mafiosa, e che non vi fosse una reale bonificabilità del compendio aziendale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata valutazione corretta dell'occasionalità dell'agevolazione mafiosa e della concreta emendabilità della società, lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato rapporti parentali solo affini, rapporti commerciali pregressi e elementi già posti a base dell'interdittiva, senza considerare le misure successive adottate (cessione delle quote, cambio di sede) e senza svolgere un vero giudizio prognostico di bonifica; con il secondo ha dedotto violazione del d.lgs. n. 231/2001, contestando la valutazione di inidoneità del modello organizzativo adottato, definito dalla Corte di appello un modulo in bianco, e sostenendo invece che il modello contenesse criteri tipizzati e regole sull'organo di vigilanza. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per genericità e difetto di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha affermato che, in tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, il giudice deve compiere una valutazione prognostica sulla possibilità di bonifica aziendale e sull'occasionalità dell'agevolazione mafiosa; nel caso concreto, la Corte di appello aveva motivato in modo autonomo e non apparente, evidenziando rapporti societari, parentali, economici e operativi tali da mostrare una infiltrazione non occasionale e strutturale, non superata dalle cessioni formali di quote e dal cambio di sede. Quanto al modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, la motivazione sul suo carattere generico e privo di concreta attuazione è stata ritenuta logica e specifica, mentre il ricorso si è limitato a una contrapposizione di merito non decisiva. La richiesta di controllo giudiziario è quindi definitivamente respinta.
Norme richiamate
art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011
il controllo giudiziario volontario richiede, oltre all'impugnazione dell'interdittiva antimafia, una valutazione prognostica sulla possibilità di bonifica aziendale e sull'occasionalità dell'agevolazione mafiosa; se l'infiltrazione appare strutturale o cronica, la misura non è concedibile
il modello organizzativo deve essere concreto, specifico e idoneo a prevenire i reati; un modulo generico, privo di protocolli e di effettiva disciplina dell'organismo di vigilanza, non dimostra l'effettivo percorso di bonifica
art. 34, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
viene richiamato come parametro per individuare i soggetti rispetto ai quali l'agevolazione mafiosa deve essere valutata in termini di occasionalità
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
costituisce il quadro normativo delle misure di prevenzione cui appartiene il controllo giudiziario volontario
viene considerato nella parte dedicata al modello organizzativo e all'organo di vigilanza, ai fini della concreta bonificabilità dell'impresa
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione al controllo giudiziario volontario previsto per le imprese raggiunte da interdittiva antimafia, il giudice non può limitarsi a constatare la pendenza dell'impugnazione, ma deve svolgere un giudizio prognostico sulla concreta possibilità di bonifica aziendale.
- L'agevolazione mafiosa deve risultare occasionale: se gli elementi raccolti mostrano un condizionamento stabile, strutturale o cronico dell'impresa, il controllo giudiziario non è concedibile.
- Rapporti parentali tra soggetti dell'impresa e ambienti mafiosi non sono di per sé decisivi, ma possono assumere rilievo quando si accompagnano ad ulteriori elementi fattuali che dimostrino influenza sulle scelte imprenditoriali e sugli indirizzi societari.
- La formale cessione di quote o il cambio di sede non bastano, da soli, a dimostrare la bonifica dell'impresa se permangono rapporti economici, disponibilità dei mezzi operativi e continuità del potere di fatto del soggetto ritenuto infiltrante.
- Un modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 può essere valorizzato solo se presenta contenuti concreti, protocolli specifici e meccanismi effettivi di controllo; la mera enunciazione di principi generali o di formule standard non è sufficiente a provare l'emenda dell'impresa.
- In cassazione, la censura che si limita a contrapporre una diversa lettura del modello organizzativo o dei fatti, senza misurarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata, è destinata a non superare il vaglio di legittimità.
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