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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46573/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca e/o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge (art. 310 c.p.p.), lamentando in particolare il mancato esame degli elementi di novità prodotti in appello e l'erroneo riferimento, nella motivazione, a una condanna inflitta a un omonimo (Anello Rocco, classe 1961) non riconducibile al ricorrente (classe 1991), con conseguente valutazione di fatti estranei alla sua posizione

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro (ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.). La Corte ha rilevato che il rigetto era stato basato su un elemento estraneo alla sfera giuridica del ricorrente (la condanna di un omonimo) e che il riferimento alla condanna era generico e non riferibile al ricorrente. Non essendovi conseguente rimessione in libertà, la Corte ha disposto la trasmissione di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. per gli adempimenti previsti

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come fondamento dell'impugnazione (vizio di motivazione e violazione di legge nell'ambito dell'appello cautelare). La Corte ha valutato che il giudice dell'appello doveva esaminare le novità e motivare collegando gli elementi al ricorrente, non a soggetti omonimi

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato per individuare la competenza del Tribunale cui rinviare il nuovo giudizio sull'impugnazione; la Corte ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro

  • art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    La Corte ha disposto la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario affinché si esegua quanto previsto dalle norme citate, segnalando che l'annullamento non comporta automaticamente la rimessione in libertà

Massime di principio

  • Il giudice dell'appello cautelare deve esaminare e motivare specificamente le novità sopravvenute rispetto alla valutazione indiziaria originaria; i rilievi difensivi nuovi non possono essere liquidati senza una valutazione puntuale
  • La motivazione che si basa su fatti o condanne riferibili a un omonimo rappresenta vizio determinante: l'errore di identità o l'uso di elementi non riferibili al ricorrente invalida la decisione
  • Riferimenti generici a condanne o fatti senza indicazione della loro riconducibilità al singolo imputato non sono idonei a sostenere il rigetto di una richiesta cautelare
  • L'annullamento dell'atto cautelare per vizi di motivazione comporta il rinvio per nuovo giudizio, ma non determina automaticamente la liberazione dell'interessato; occorrono gli adempimenti previsti dalle disposizioni di attuazione (art. 94 disp. att. c.p.p.)

Testo integrale

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