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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15553/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna, resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato, per detenzione di cocaina occultata all'interno dell'autovettura dell'imputato: un panetto del peso di 1,100 kg, dal quale erano ricavabili 4.913 dosi medie. Il ricorso per cassazione articolava due censure: con la prima si deduceva vizio di motivazione e violazione degli artt. 192, 530, comma 2, e 533 c.p.p., sostenendo che la prova non fosse sufficiente a dimostrare la destinazione allo spaccio della sostanza e che la Corte territoriale avesse omesso una valutazione complessiva delle risultanze processuali; con la seconda si denunciava violazione di legge per non avere la Corte riqualificato il fatto nella ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le doglianze mirassero, in realtà, a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti delle emergenze processuali. Ha inoltre valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto decisivi la quantità di cocaina, il numero di dosi ricavabili e le modalità di occultamento della sostanza, elementi incompatibili sia con un uso personale sia con la qualificazione del fatto come lieve entità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Integra la fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, contestata e ritenuta sussistente nei giudizi di merito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità richiede una minima offensività complessiva della condotta, da valutarsi secondo quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; può essere esclusa quando uno degli indici risulti negativamente assorbente.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio motivazionale; la Corte ribadisce che non è consentita in cassazione una mera rivalutazione delle prove.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'insufficienza probatoria; la censura è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una nuova lettura del materiale probatorio.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di regola di giudizio per la condanna; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio censurabile in sede di legittimità.

  • d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato quale disciplina sostanziale in materia di stupefacenti, applicata sia alla fattispecie base sia all'ipotesi di lieve entità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle prove, salvo la deduzione di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • La quantità di sostanza stupefacente e il numero di dosi ricavabili, pur non costituendo da soli prova automatica della destinazione allo spaccio, possono concorrere con altri elementi fattuali a fondare tale conclusione.
  • Ai fini del riconoscimento del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti è necessaria una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi; tuttavia un singolo indice particolarmente significativo può essere negativamente assorbente e precludere la qualificazione attenuata.
  • L'occultamento della droga in modo da ostacolarne il rinvenimento costituisce elemento sintomatico della finalità di spaccio e può essere valorizzato insieme al dato ponderale per escludere l'uso personale e la lieve entità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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