Cassazione Civile, Ordinanza n. 27742/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non investissero un errore di fatto revocatorio, ma contestassero valutazioni e interpretazioni compiute dal giudice della revocazione o della sentenza revocanda. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una lunga vicenda relativa all'occupazione di un terreno privato per lavori di sistemazione delle acque di un serbatoio in Sicilia. Dopo varie decisioni del Tribunale Regionale e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l'erede della originaria proprietaria ha proposto revocazione avverso la sentenza del TSAP che, in sede di rinvio, aveva dichiarato improcedibile l'appello ritenendo che l'avvenuta acquisizione sanante delle aree rendesse improcedibili le domande restitutorie e risarcitorie. Il TSAP ha però dichiarato inammissibile la revocazione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme sulla revocazione e falsa applicazione dell'art. 199 del testo unico sulle acque e delle norme processuali sulla revocazione, sostenendo che la sentenza revocanda avrebbe fatto errata applicazione dell'accertata legittimità dell'acquisizione sanante, recepita acriticamente dalla decisione resa nel parallelo giudizio amministrativo; 2) violazione del giusto processo e dell'art. 6 CEDU, assumendo che il TSAP avesse supposto erroneamente la coincidenza tra i terreni oggetto della sentenza del 2018 e quelli della precedente decisione di primo grado, nonostante tale questione non fosse stata discussa tra le parti. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, dalla stessa prospettazione del ricorrente, non si denunciava un errore di fatto revocatorio, ma una critica alle valutazioni delle risultanze processuali e all'interpretazione di atti e vicende processuali; ha ritenuto il secondo motivo infondato per le medesime ragioni, escludendo la sussistenza dell'errore di fatto e delle asserite violazioni costituzionali ed eurounitarie.
Norme richiamate
art. 199 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
richiamato come norma invocata dal ricorrente nel censurare la decisione sulla revocazione, ma la Corte esclude che la fattispecie integri un errore revocatorio rilevante ai sensi della disciplina processuale
citato dal ricorrente quale parametro della revocazione; la Corte non ne ravvisa violazione, ritenendo che le doglianze riguardino valutazioni e non fatti erroneamente percepiti
norma richiamata a fondamento del motivo di revocazione; la Corte afferma che nella specie non vi è errore di fatto revocatorio ma contestazione del ragionamento decisorio
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
invocato come motivo di ricorso per cassazione, ma la Corte respinge le censure perché non sussiste il vizio denunciato
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 6 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno della lamentata lesione del giusto processo, ma la Corte esclude ogni contrasto con la Convenzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando il giudice abbia supposto inesistente un fatto documentalmente esistente o esistente un fatto documentalmente inesistente, purché si tratti di un fatto non controverso e non oggetto di valutazione: non ricorre quando la doglianza investe la lettura degli atti, la selezione delle risultanze processuali o il percorso argomentativo della decisione.
- Non può essere veicolata come errore di fatto revocatorio una censura che, sotto l'apparenza della svista percettiva, miri in realtà a contestare l'interpretazione di un atto amministrativo, la portata di una decisione esterna richiamata dal giudice o la valutazione complessiva della vicenda processuale.
- Le dedotte violazioni del giusto processo e dell'art. 6 CEDU non valgono a superare l'inammissibilità o l'infondatezza del motivo quando la critica si risolva, in sostanza, in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di revocazione o di legittimità.
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