Cassazione Penale, Sentenza n. 47781/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva che la Corte di merito aveva negato il riconoscimento della continuazione fra i reati contestati e fatti oggetto di altra sentenza irrevocabile per presunta insufficienza della documentazione difensiva (in particolare l'ordinanza di calcolo del trattamento sanzionatorio), laddove avrebbe potuto e dovuto integrare tale documentazione d'ufficio. Si lamentava altresì violazione di legge (art. 81, comma secondo, cod. pen.) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato come pretestuosa e illogica la motivazione della Corte di Appello nel rigettare la continuazione per mancata produzione di atti che la difesa aveva comunque allegato; ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello, posto che la richiesta di continuazione sia stata tempestiva e la parte abbia assolto al mero onere di allegazione, deve pronunciarsi sulla continuazione acquisendo d'ufficio gli atti mancanti se necessario. Perciò la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Riferito al concorso e alla continuazione: la Corte ha interpretato la norma nel senso che, quando sia tempestivamente chiesta la continuazione e la parte abbia adempiuto all'onere di allegazione, il giudice deve valutare e decidere la continuazione e può integrare gli atti d'ufficio se necessario per accertare l'unicità del disegno criminoso
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Le censure mosse in Cassazione sono state inquadrate come vizio di motivazione e violazione di legge: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse illogica e insufficiente a giustificare il rigetto della continuazione
Sez. 3, n. 30272 del 08/06/2021 (Albanese) e Sez. Un. n.1 del 19/01/2000 (Tuzzolino)
giurisprudenza citata nella motivazione
Richiamati i precedenti secondo cui il giudice d'appello non può sottrarsi alla decisione sulla continuazione né demandarla al giudice dell'esecuzione quando la parte abbia fatto l'allegazione richiesta; se necessario deve acquisire d'ufficio i provvedimenti che consentono di verificare l'unicità del disegno criminoso
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020
d.l. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma di carattere procedurale citata in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero (riguarda le modalità di intervento del P.M. in Cassazione); non incide sulla decisione sostanziale ma figura negli atti processuali
Massime di principio
- Quando la continuazione è chiesta tempestivamente e la difesa ha assolto al mero onere di allegazione, il giudice d'appello deve decidere sulla richiesta e non può rinviare al giudice dell'esecuzione.
- Se la documentazione necessaria per verificare l'unicità del disegno criminoso non è completa, il giudice d'appello ha il potere (e talvolta il dovere) di acquisire d'ufficio gli atti rilevanti prima di rigettare la continuazione.
- Il rigetto della continuazione per motivazioni generiche o manifestamente illogiche è vulnerabile in Cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge.
- In caso di omissione o errore del giudice di merito sulla continuazione, la Cassazione può annullare limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per un nuovo giudizio sul cumulo/quantificazione delle pene.
- Per la difesa è sempre consigliabile produrre tempestivamente sentenze irrevocabili, provvedimenti di cumulo e ordinanze di calcolo del trattamento sanzionatorio; qualora non tutto sia prodotto, segnalare espressamente l'eventuale necessità di acquisizione d'ufficio da parte del giudice
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