Cassazione Penale, Sentenza n. 27226/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività in comune per 15 giorni, inflitta il 20/12/2022 per inosservanza di ordini ex art. 77 DPR 230/2000) relativa a fatti verificatisi durante un videocollegamento. Il ricorrente contestava la mancata attivazione dei poteri istruttori per acquisire la videoregistrazione del 2/12/2022 (e mancata motivazione sul punto), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 678 e 666 c.p.p., artt. 69, comma 6, ord. pen. e art. 80 DPR n. 230/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze aspecifiche: la richiesta di acquisire la videoregistrazione non era contenuta nei motivi di reclamo originari ma proposta per la prima volta in udienza, senza specificare quali fatti la registrazione avrebbe dimostrato o quali parti del rapporto fossero inesatte. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il Tribunale di Sorveglianza deve attivare poteri istruttori soltanto se la richiesta è fondata su allegazioni specifiche; la genericità della domanda non legittima l'attivazione d'ufficio. Perciò la mancata acquisizione della prova non costituisce violazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata come fondamento della sanzione disciplinare (inosservanza di ordini e prescrizioni). La Corte non entra nel merito della valutazione del fatto disciplinare, ma richiama la necessità di specificità delle contestazioni riguardo alla prova.
Richiamato tra le norme di riferimento per il procedimento disciplinare; la Corte non ha ritenuto sufficiente la generica istanza probatoria rispetto al rapporto disciplinare.
Ordinamento penitenziario, art. 69 comma 6
Richiamato come norma processuale di riferimento per i procedimenti interni; la Corte evidenzia che le richieste istruttorie devono essere specifiche per ottenere l'attivazione dei poteri d'ufficio.
Codice di procedura penale, art. 678
Norma sulle impugnazioni contro provvedimenti di sorveglianza; la Corte rileva che i motivi di impugnazione devono essere formulati con la necessaria specificità richiesta per l'ammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 666
Norma relativa ai mezzi di impugnazione; richiamata come quadro normativo entro cui valutare la correttezza formale e sostanziale dell'impugnazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna per spese e somme a favore della cassa delle ammende in caso di responsabilità dell'impugnante: applicata per la condanna a versare euro 3.000, valutati profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Le istanze istruttorie davanti al Tribunale di Sorveglianza devono essere presentate con specifiche allegazioni: indicare esattamente quale elemento probatorio si intende acquisire e in che modo esso contraddice o dimostra l'erroneità del rapporto o del fatto contestato.
- Una richiesta di prova formulata per la prima volta in udienza, senza spiegare in termini concreti cosa la prova documenterebbe, può essere considerata aspecifica e quindi legittimamente respinta.
- Il Tribunale di Sorveglianza è tenuto ad attivare poteri istruttori d'ufficio solo quando la richiesta è sorretta da allegazioni precise che rendano manifesta la rilevanza della prova rispetto alla difesa; altrimenti il mancato esercizio di tali poteri non integra automaticamente vizio di motivazione o violazione di legge.
- Per rendere ammissibile un'impugnazione in materia disciplinare carceraria è necessario che l'atto di reclamo/ricorso contenga elementi chiari e puntuali su come la prova richiesta inciderebbe sulla valutazione dei fatti; la genericità dell'affermazione "non ho fatto nulla" non è sufficiente.
- In caso di impugnazioni inammissibili per carenze formali o di specificità, il ricorrente può essere condannato a spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), pertanto è importante curare la completezza e la specificità delle deduzioni difensive.
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