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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09293/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Una società che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ha chiesto la condanna di una Regione al pagamento di somme, indicate come corrispettivo per forniture d'acqua e attività di manutenzione e intervento svolte in favore di comuni serviti da un acquedotto interregionale. Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda per mancanza di un contratto scritto, ritenuto necessario ad substantiam per i contratti della pubblica amministrazione; la corte d'appello ha confermato il rigetto, escludendo che la convenzione del 4 luglio 1990 tra le due Regioni potesse costituire il titolo del rapporto, anche perché la società attrice non vi era parte. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, con il primo motivo, violazione della normativa statale e regionale sulle risorse idriche, sostenendo di essere subentrata ex lege alla Regione Abruzzo nel rapporto con la Regione Lazio relativo alla gestione dell'acquedotto e alle prestazioni rese; con il secondo motivo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stata considerata la convenzione del 4 luglio 1990 prodotta in primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha osservato che i trasferimenti previsti dalla disciplina regionale e statale non erano automatici, ma richiedevano specifici provvedimenti e convenzioni di attuazione, dei quali la ricorrente non aveva allegato contenuto, data e condizioni, in particolare quanto a subentro nei crediti e debiti della gestione; ha inoltre rilevato che la convenzione richiamata non era opponibile alla società, non avendo essa partecipato alla sua stipulazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e agli oneri di legge.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, con allegazioni sufficienti, un valido subentro nel rapporto contrattuale originario tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio, né l'esistenza di un titolo negoziale o convenzionale idoneo a fondare la pretesa creditoria nei confronti della Regione Lazio. Ha escluso che la disciplina sul trasferimento delle opere idriche operasse in modo automatico e ha considerato irrilevante, nei confronti della ricorrente, la convenzione del 4 luglio 1990 stipulata senza la sua partecipazione. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • legge 5 gennaio 1994, n. 36

    art. 10, comma sesto; art. 12

    Il trasferimento degli impianti ai gestori del servizio idrico integrato non è automatico, ma richiede un piano attuativo e apposite convenzioni che definiscano anche il subingresso nei rapporti e negli oneri.

  • legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 2

    La ricorrente l'ha invocata come normativa di attuazione del trasferimento delle opere idriche, ma non ha specificato le modalità e i termini di assegnazione dell'acquedotto e dell'affidamento al gestore.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    art. 143, comma primo; art. 150, comma primo; art. 153, comma primo

    Le infrastrutture idriche pubbliche sono assegnate al demanio degli enti locali e affidate in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato, secondo convenzioni e disciplinari che regolano i rapporti con gli enti proprietari e con l'ente di governo dell'ambito.

  • d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218

    È richiamato come base del trasferimento dell'acquedotto costruito dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Abruzzo e della successiva disciplina delle opere idriche affidate in gestione provvisoria.

  • legge regionale 16 settembre 1987, n. 66

    art. 1, comma secondo; art. 2, comma primo; art. 2, comma secondo; art. 3, comma primo; art. 26, comma primo; art. 27

    Il trasferimento delle opere acquedottistiche ai consorzi competenti e ai comuni non aveva carattere automatico, essendo subordinato a provvedimenti regionali che disciplinassero anche la sorte dei rapporti con i terzi.

  • legge regionale 20 aprile 1989, n. 40

    Ha modificato la disciplina originaria attribuendo la gestione dell'acquedotto interregionale Verrecchie al Consorzio Acquedotto Marsicano.

  • legge 8 giugno 1990, n. 142

    art. 22, comma terzo, lett. b), c) ed e)

    È richiamata come fonte cui rinvia la disciplina dell'affidamento del servizio idrico integrato, tramite forme di gestione da precisare in apposite convenzioni.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, quale conseguenza processuale del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei rapporti con la pubblica amministrazione e negli assetti derivanti da trasferimenti di opere e servizi pubblici, l'esistenza del titolo negoziale o del subentro non può essere presumibile: va dimostrata con atti specifici, completi e riferiti anche alla regolazione dei crediti, dei debiti e degli oneri di gestione.
  • Quando la legge prevede il trasferimento di impianti o infrastrutture a soggetti diversi dal titolare originario, il trasferimento non è automaticamente sufficiente a fondare pretese contrattuali verso terzi; occorrono i provvedimenti e le convenzioni attuative che disciplinano il rapporto concreto.
  • Un atto o una convenzione stipulati senza la partecipazione del soggetto che agisce in giudizio non sono, di regola, opponibili a quest'ultimo e non possono da soli costituire il titolo della sua pretesa.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è infondata se il giudice di merito ha considerato il documento o il fatto dedotto, ma lo ha ritenuto irrilevante o non idoneo a fondare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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