Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18535/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso dapprima un ricorso ex art. 1171 c.c. per denunciare una nuova opera, chiedendo in via cautelare di inibire ai confinanti la demolizione e ricostruzione di un muro di confine. Durante la pendenza del procedimento cautelare era stata poi introdotta anche una separata domanda possessoria di reintegra o manutenzione per i medesimi fatti, allegando sconfinamento, pregiudizio estetico, pericolo di crollo del muro e riduzione della luminosità dei locali seminterrati. Esaurita la fase cautelare con declaratoria di cessazione della materia del contendere per ultimazione dell'opera, i confinanti avevano iniziato un giudizio di accertamento negativo delle pretese avversarie. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: 1) la nullità della sentenza d'appello per difetto assoluto di motivazione, oltre alla violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato la pendenza del giudizio possessorio e l'asserita improponibilità del giudizio petitorio per effetto dell'art. 705 c.p.c.; 2) la violazione degli artt. 669-bis e ss. c.p.c., 669-octies c.p.c., 705 c.p.c. e 1171 c.c., assumendo che il procedimento di nuova opera è cautelare, che la fase di merito è solo eventuale e autonoma, e che la preclusione dell'art. 705 c.p.c. opererebbe solo nei confronti dei convenuti nel possessorio, non degli attori.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse comprensibile e non affetta da nullità, e ha accolto il secondo motivo. Ha quindi affermato che, nel procedimento cautelare uniforme come modificato nel 2005, il procedimento di nuova opera o di danno temuto è monofasico e termina con il provvedimento cautelare di accoglimento o rigetto; il successivo giudizio di merito instaurato dalla parte che, nelle more, sia stata convenuta in un giudizio possessorio sulla medesima situazione giuridica, è un ordinario processo dichiarativo e, come tale, soggiace al divieto di cui all'art. 705 c.p.c. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata senza rinvio, perché la causa non poteva essere proposta, con condanna dei controricorrenti alle spese dei gradi di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1171 c.c.

    Il ricorso per nuova opera è qualificato come procedimento cautelare; nel caso concreto la domanda era stata proposta per inibire la demolizione e ricostruzione di un muro di confine.

  • art. 705 c.p.c.

    Vieta alla parte convenuta nel giudizio possessorio di proporre la causa petitoria finché il primo giudizio non sia definito e la decisione eseguita; il divieto si applica anche al giudizio di merito successivo a una domanda cautelare di nuova opera, quando esso abbia natura petitoria sulla medesima situazione giuridica.

  • art. 669-octies c.p.c.

    L'inciso finale sulla facoltà di ciascuna parte di iniziare il giudizio di merito si riferisce ai soli provvedimenti cautelari di accoglimento e non trasforma il giudizio di merito in una fase del procedimento cautelare; il procedimento anticipatorio resta monofasico.

  • art. 669-septies c.p.c.

    La domanda cautelare respinta può essere riproposta solo al mutamento delle circostanze o con nuove ragioni di fatto o di diritto; non vi è una facoltà analoga di instaurazione necessitata del giudizio di merito in caso di rigetto.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Il reclamo avverso la misura cautelare non muta la struttura monofasica del procedimento cautelare uniforme.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia omessa, incomprensibile o insanabilmente contraddittoria; non quando sia soltanto ritenuta non persuasiva o erronea in diritto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati evocati i vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    La Cassazione ha disposto la cassazione senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    È richiamato per enunciare il principio di diritto deciso dalla Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare uniforme, le azioni di nuova opera e di danno temuto sono procedimenti monofasici: si esauriscono con il provvedimento cautelare di accoglimento o rigetto, senza che la successiva eventuale cognizione costituisca una fase interna del medesimo procedimento.
  • Dopo la riforma del 2005, l'inciso dell'art. 669-octies, comma 5, c.p.c. che consente a ciascuna parte di iniziare il giudizio di merito riguarda i soli provvedimenti cautelari di accoglimento e non legittima, in caso di rigetto, una prosecuzione necessitata o bifasica della tutela cautelare.
  • Il giudizio di merito instaurato dopo un procedimento cautelare anticipatorio, se ha contenuto petitorio sulla medesima situazione giuridica, è un ordinario processo dichiarativo e non una continuazione della fase cautelare.
  • Il divieto di cui all'art. 705 c.p.c. opera anche quando la causa petitoria sia introdotta dopo un procedimento di nuova opera o di danno temuto, ove la parte che la propone sia stata convenuta nel giudizio possessorio avente ad oggetto la stessa situazione giuridica.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante, incomprensibile o radicalmente contraddittoria; non basta la mera non condivisibilità o insufficienza argomentativa.
  • Quando la causa è giuridicamente improponibile, la cassazione può avvenire senza rinvio, perché manca il potere di introdurre validamente quel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.