Cassazione Penale, Ordinanza n. 18459/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna di primo grado. Ha dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato i presupposti per escludere la punibilità; (2) censura sul rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, lamentando che tale scelta sanzionatoria sarebbe stata erronea o non sufficientemente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva valorizzato precedenti specifici dell'imputata per escludere la particolare tenuità del fatto, evidenziando sia negativamente la personalità dell'imputata sia la non occasionalità della condotta. Ha ritenuto anche il secondo motivo generico e manifestamente infondato, poiché non si confrontava con la motivazione sul punto, basata sulle precedenti condanne e sulla considerazione che la sostituzione con pena pecuniaria non avrebbe avuto efficacia dissuasiva rispetto a future condotte criminose. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione del giudice di merito valorizzi precedenti specifici e la non occasionalità della condotta, elementi incompatibili con il riconoscimento della tenuità.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile.
Massime di principio
- La censura di legittimità sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è inammissibile o manifestamente infondata se non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valorizzazione di precedenti specifici dell'imputato può legittimamente essere utilizzata per escludere la particolare tenuità del fatto, in quanto indice di una personalità negativa e della non occasionalità della condotta.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria deve essere sorretta da un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito; è legittimo il diniego fondato sui precedenti penali e sulla ritenuta scarsa efficacia dissuasiva della sanzione alternativa.
- Nel ricorso per cassazione, motivi generici o non pertinenti rispetto alle argomentazioni decisive della sentenza impugnata sono destinati alla declaratoria di inammissibilità.
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