Sentenza n. 336/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: riaggiudicazione del Lotto 5 della concessione novennale del servizio di trasporto pubblico locale su gomma alla seconda classificata, dopo la riforma in appello della precedente sentenza del TAR; verbale di verifica dei requisiti e clausole della lex specialis in materia di criteri ambientali minimi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale del 25 marzo 2026 che, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1117 del 12 febbraio 2026, aveva riaggiudicato alla concorrente Autolinee Dover il Lotto 5, relativo al Comune di Matera, dopo averne nuovamente verificato i requisiti di ammissione. La ricorrente, che aveva ottenuto 100 punti ed era prima in graduatoria per il Lotto 5 ma si era già aggiudicata il Lotto 4, ha dedotto con il primo motivo la violazione degli artt. 99 e 100 del d.lgs. 36/2023, del disciplinare e dei canoni interpretativi della lex specialis, nonché eccesso di potere: la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare la continuità del possesso di tutti i requisiti, compresi quelli speciali, secondo i principi affermati dall’Adunanza plenaria. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina europea e nazionale sui veicoli puliti e dei criteri ambientali minimi (CAM), del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, sostenendo che l’offerta della riaggiudicataria non rispettasse i CAM e dovesse essere esclusa. Ha inoltre chiesto la disapplicazione delle parti del disciplinare e del capitolato asseritamente contrastanti con la normativa ambientale, il risarcimento o indennizzo dei danni e, se il contratto fosse stato stipulato, la dichiarazione di inefficacia e il subentro. La Regione ha eccepito l’irricevibilità del secondo motivo perché avrebbe dovuto essere proposto contro la prima aggiudicazione; il Comune di Matera ha sostenuto il secondo motivo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito e compensato le spese. Il primo motivo è stato respinto: la stazione appaltante aveva ripetuto le verifiche sui requisiti suscettibili di variazione nel tempo, mentre i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale contestati erano referenze riferite a un arco temporale definito dal disciplinare, già verificate e non contestate nel precedente giudizio; inoltre la censura sulla perdita di requisiti speciali era generica, perché non indicava quale requisito sarebbe venuto meno. Il Collegio ha precisato che la data di aggiudicazione rilevante per individuare la disciplina ambientale applicabile era quella della prima aggiudicazione, adottata il 13 marzo 2025 e poi ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, non quella della riaggiudicazione del 2026. Anche il secondo motivo è stato respinto: nella concessione novennale in esame i mezzi potevano essere acquisiti o rinnovati durante l’esecuzione e la lex specialis non imponeva, a pena di esclusione, la disponibilità di autobus conformi ai CAM già al momento dell’aggiudicazione. La verifica della conformità dei mezzi, trattandosi di requisito di esecuzione, poteva essere svolta dopo l’aggiudicazione e prima della stipula; l’eventuale inosservanza non rendeva quindi illegittima l’aggiudicazione né consentiva al giudice di sostituirsi alla verifica rimessa alla stazione appaltante. Non è stata accolta la richiesta di esclusione della riaggiudicataria; le domande risarcitoria, di inefficacia e di subentro non hanno avuto accoglimento in conseguenza del rigetto della domanda principale. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi.
Norme richiamate
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato, infatti, la violazione degli artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 36/2023;
La disposizione è richiamata tra le norme invocate dalla ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma: il motivo è respinto per le ragioni relative alla verifica dei requisiti e alla genericità della censura.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato, infatti, la violazione degli artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 36/2023;
La censura relativa ai requisiti di partecipazione è respinta perché le verifiche già svolte sui requisiti speciali riferiti a periodi temporali determinati non dovevano essere ripetute e la ricorrente non aveva indicato quale requisito fosse stato perso.
Ai fini del calcolo degli obiettivi minimi di appalto, la data dell’appalto pubblico da prendere in considerazione è quella di aggiudicazione del contratto.
Per individuare il periodo regolatorio applicabile agli obiettivi minimi di veicoli puliti, il giudice assume come data di aggiudicazione quella della prima aggiudicazione, ritenuta ripristinata dopo la riforma della sentenza del TAR.
art. 107, comma 2, d.lgs. 36/2023
Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale.
La previsione non comporta, nel caso concreto, che la conformità ai CAM dei mezzi da utilizzare in una concessione debba necessariamente essere verificata prima dell’aggiudicazione: quando si tratta di un requisito di esecuzione e la lex specialis non impone la verifica anticipata a pena di esclusione, il controllo può essere svolto dopo l’aggiudicazione e prima della stipula.
art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023
Con il secondo motivo la società ricorrente ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 187/2021, del Reg. UE 2019/1161, del D.M. 17/6/2021 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, la violazione dei criteri minimi ambientali (C.A.M.) e la violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023;
La disposizione è menzionata tra le norme invocate nel motivo sui CAM, ma il giudice risolve la questione applicando il criterio della distinzione tra requisiti da verificare in gara e requisiti di esecuzione, senza attribuire alla norma un’interpretazione specifica.
Ciò comporta che l’eventuale violazione dei criteri minimi ambientali previsti dalla normativa nazionale o dalle clausole contenute nella lex specialis non rileva ai fini del giudizio di legittimità dell’aggiudicazione; ciò comporta il rigetto anche del secondo motivo di ricorso, non potendo questo giudice disporre l’esclusione della Dover dalla gara, superando - in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a. - la fase di verifica rimessa alla stazione appaltante.
Il giudice non può disporre l’esclusione per una questione di conformità ambientale che, nel caso concreto, attiene alla fase esecutiva ed è rimessa alla verifica della stazione appaltante.
Massime di principio
- Quando una procedura riguarda una concessione in cui il concessionario può acquisire o rinnovare i mezzi durante l’esecuzione e la legge di gara non prescrive la disponibilità, già in sede di offerta o prima dell’aggiudicazione, di mezzi conformi ai criteri ambientali minimi a pena di esclusione, la conformità dei mezzi costituisce un requisito di esecuzione. La relativa verifica può essere svolta dopo l’aggiudicazione e prima della stipula; l’eventuale inosservanza non determina, di per sé, l’illegittimità dell’aggiudicazione.
- L’effetto escludente per mancata produzione in gara della documentazione attestante la conformità ai criteri ambientali minimi ricorre quando tale adempimento sia espressamente previsto a pena di esclusione dalla disciplina di settore e dalla lex specialis. In difetto, la verifica può essere rinviata alla fase esecutiva, salvo che la specifica tecnica costituisca un criterio premiante, nel qual caso la verifica è necessaria in gara ai fini dell’attribuzione del punteggio.
- Quando una nuova aggiudicazione ripristina, in seguito alla riforma in appello della sentenza che l’aveva annullata, la situazione derivante dalla prima aggiudicazione, la data rilevante per individuare il periodo normativo applicabile agli obiettivi minimi di veicoli puliti è quella della prima aggiudicazione, se questa è stata ritenuta legittima e la questione ambientale non era stata contestata nel precedente giudizio.
- La stazione appaltante, prima di una nuova aggiudicazione adottata a distanza di tempo, deve aggiornare le verifiche dei requisiti suscettibili di variazione; non è invece necessario ripetere controlli già svolti su referenze di capacità riferite a un arco temporale definito dalla lex specialis, se non contestati nel precedente giudizio. La censura sulla perdita di requisiti speciali deve indicare concretamente quale requisito sarebbe venuto meno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 4553/2026 - Milano, Sezione 1
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 4554/2026 - Milano, Sezione 1
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 16016/2026 - Roma, Sezione 2
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 7507/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 16017/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 13 ott 2026Sentenza n. 1737/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →