Cassazione Civile, Ordinanza n. 08436/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione proposta avverso una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 45.000 irrogata dalla CONSOB a un ex consigliere di amministrazione di un istituto di credito, per asserita violazione degli obblighi di correttezza e adeguatezza nella prestazione di servizi di investimento con riferimento alla commercializzazione di obbligazioni bancarie subordinate presso clientela retail. In primo grado l’opposizione è stata accolta dalla Corte d’appello, che ha annullato la sanzione ritenendo tardiva la contestazione, perché l’autorità avrebbe avuto già nel 2013 o al più nel febbraio-marzo 2014 elementi sufficienti per avviare l’istruttoria, ma avrebbe iniziato la verifica solo nel 2016, oltre il termine di 180 giorni di cui all’art. 195 TUF. CONSOB ha ricorso per cassazione con sei motivi: nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione; omesso esame di fatti decisivi circa l’effettivo inizio dell’attività istruttoria nel dicembre 2015 e le successive richieste documentali del 2016; ulteriore nullità per motivazione solo apparente e confusione tra la sanzione impugnata e un diverso provvedimento concernente il prospetto informativo; falsa applicazione dell’art. 195 TUF e dell’art. 14 L. 689/1981 in punto di decorrenza del termine di contestazione; falsa applicazione delle norme TUF sulla vigilanza, con riferimento alla separazione tra controllo sui prospetti e vigilanza sugli intermediari; violazione dell’art. 115 c.p.c. per errori percettivi nella valutazione del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi e terzi motivi, reputando la motivazione della sentenza d’appello non nulla né apparente, ma ha accolto i motivi quarto e quinto, ritenendo errata la ricostruzione della Corte territoriale sulla tempestività dell’accertamento. La Cassazione ha affermato che il momento rilevante ai fini del termine di 180 giorni non coincide con la semplice conoscenza del fatto o con la possibilità astratta di attivarsi, ma con il completamento dell’attività istruttoria finalizzata alla verifica dell’illecito. Ha inoltre precisato che spetta all’autorità amministrativa, e non al giudice, scegliere se e quando avviare l’indagine, mentre il giudice deve solo verificare se il provvedimento sanzionatorio sia stato adottato entro un tempo ragionevole, valutando la superfluità ex ante dell’istruttoria. In presenza di più autorità di vigilanza e, in particolare, di procedura di amministrazione straordinaria/liquidazione coatta, la consapevolezza delle irregolarità da parte dell’autorità non ispezionante va presunta solo nel momento in cui essa riceve i rilievi ispettivi, i rapporti periodici o i provvedimenti dell’altra autorità. La sentenza d’appello è quindi stata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi indicati e per le spese.
Norme richiamate
Il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal completamento dell’attività istruttoria finalizzata all’accertamento dell’infrazione, non dalla mera conoscenza materiale del fatto o da un momento antecedente in cui l’autorità avrebbe potuto attivarsi.
art. 21, comma 1, lett. a), TUF
Richiamato come norma sostanziale asseritamente violata in relazione agli obblighi di correttezza e adeguatezza nella prestazione dei servizi di investimento.
art. 40 Regolamento Intermediari Consob n. 16190 del 2007
Richiamato come parametro degli obblighi di profilatura/adeguatezza dei prodotti finanziari offerti alla clientela.
art. 14, commi 2 e 6, L. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato in tema di termini e procedimento di contestazione della violazione amministrativa, in coordinamento con l’art. 195 TUF.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte ha però escluso che vi fosse nullità per difetto assoluto di motivazione.
Utilizzato come norma processuale di riferimento per i diversi motivi di ricorso per cassazione.
Richiamato nel sesto motivo per dedotti errori di percezione nella valutazione del materiale di causa, motivo poi assorbito.
Massime di principio
- Ai fini della contestazione di un illecito amministrativo in materia di vigilanza finanziaria, il dies a quo del termine per la contestazione non coincide con la mera acquisizione dei fatti nella loro materialità, ma con il completamento dell’istruttoria necessaria a verificare la sussistenza dell’infrazione.
- La scelta se avviare o meno un’indagine rientra nella discrezionalità dell’autorità di vigilanza; il giudice non può sostituirsi ad essa dettando tempi e modalità dell’attività istruttoria, ma può solo verificare se la contestazione sia intervenuta oltre un tempo ragionevole.
- Quando vi siano più autorità di vigilanza coinvolte, la conoscenza delle irregolarità da parte dell’autorità non ispezionante non può essere anticipata in astratto, ma va collegata al momento in cui essa riceve i rilievi ispettivi, i rapporti o i provvedimenti dell’autorità che ha svolto l’ispezione.
- In presenza di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta dell’intermediario, la valutazione della tempestività della contestazione deve considerare anche il momento in cui l’autorità di vigilanza riceve le informazioni provenienti dagli organi della procedura o i provvedimenti dell’autorità di settore.
- Non integra nullità per motivazione apparente la sentenza che, pur sintetica o per relationem, consenta di ricostruire il percorso argomentativo e di controllarne la coerenza con i motivi di impugnazione.
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