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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51720/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretto e per equivalente disposto sul patrimonio della ricorrente. Si denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 640‑quater cod. pen. e 322‑ter cod. proc. pen., per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare si contestava che il Tribunale avesse confermato il sequestro su un immobile fino alla concorrenza dell'intero profitto del reato (pari a circa 127.648,5 euro), senza tener conto che la quota del profitto imputabile concretamente all'Argentato sarebbe stata di soli 6.000 euro, e si richiamava l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato e confermato l'orientamento prevalente secondo cui, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 322‑ter c.p.p., il vincolo può essere disposto nei confronti di uno dei concorrenti anche per l'intero importo del prezzo o profitto del reato, nonostante parti del profitto siano state incamerate da altri concorrenti. La decisione si fonda sul principio solidaristico del concorso di persone (imputazione dell'intera azione delittuosa a ciascun concorrente) e sulla natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente; è comunque precisato che l'azione espropriativa non può duplicare o eccedere nel quantum l'ammontare complessivo del profitto illecito. La ricorrente è stata altresì condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente per dedurre vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondata la censura, ritenendo congrua la motivazione rispetto all'orientamento giurisprudenziale sul sequestro finalizzato alla confisca

  • art. 322‑ter cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; la Corte interpreta che il vincolo può essere imposto su beni di uno dei concorrenti anche per l'intero ammontare del profitto, in applicazione del principio solidaristico

  • art. 640‑quater cod. pen.

    Norma sostanziale collegata al fatto di reato; citata come riferimento del reato da cui sarebbe derivato il profitto oggetto di sequestro

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per richiamare il principio del concorso di persone e della solidarietà nella responsabilità penale, che giustifica l'imputazione dell'intero evento delittuoso a ciascun concorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento inerente il ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322‑ter può colpire, anche in via esclusiva, i beni di uno dei concorrenti per l'intero ammontare del profitto del reato in virtù del principio solidaristico del concorso di persone
  • La circostanza che parte del profitto sia stata materialmente incamerata da altri partecipanti non impedisce, sul piano del diritto penale sostanziale e degli strumenti cautelari, che il vincolo sia imposto a uno specifico concorrente; tuttavia la confisca non può duplicare o eccedere il quantum complessivo del profitto illecito
  • Chi contesta il sequestro per sproporzione rispetto alla effettiva quota di profitto percepita dovrebbe fornire elementi probatori per dimostrare l'irrilevanza o la minima partecipazione, invocare i limiti di proporzionalità e chiedere l'accertamento e il riparto del profitto tra i concorrenti
  • In giudizi similari, è opportuno sollevare questioni relative a eventuali atti di espropriazione già eseguiti su beni di altri concorrenti per evitare duplicazioni e richiedere chiarimenti sul calcolo del "quantum" complessivo del profitto illecito
  • L'orientamento di legittimità è nella sostanza consolidato in senso solidaristico, per cui le difese dovranno spesso mirare non tanto a contestare la possibilità del sequestro in quanto tale, ma a dimostrare l'eccesso di misura, la violazione del principio di proporzionalità o l'effettiva soddisfazione del credito erariale/penale mediante misure già eseguite

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