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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32416/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) relativo all'anno 2010, riferito a intercapedini e griglie incorporate nell'edificio condominiale. Il Tribunale aveva annullato l'intimazione, ma la Corte d'appello ha accolto l'impugnazione di Roma Capitale e respinto l'opposizione del condominio, ritenendo dovuto il canone anche in assenza di una formale concessione, perché il presupposto è l'occupazione di suolo pubblico o comunque l'utilizzazione particolare del bene pubblico. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) deduzione di giudicato esterno sopravvenuto, asseritamente formatosi in altra causa tra le stesse parti e non considerato dalla Corte territoriale; 2) omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello considerato una precedente sentenza del Tribunale di Roma munita di attestazione di passaggio in giudicato e altre pronunce favorevoli al condominio; 3) violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 446/1997 e del regolamento comunale sul COSAP, sostenendo che il canone non fosse dovuto in mancanza di concessione e che si trattasse, al più, di occupazione senza titolo, per la quale il Comune non avrebbe formulato domanda e non sarebbe stata provata la costituzione di una servitù pubblica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché il ricorrente, per dolersi della mancata considerazione del giudicato esterno, non ha riprodotto integralmente nel ricorso il testo della sentenza che assumeva passata in giudicato, limitandosi a trascriverne solo una parte della motivazione, in violazione del principio di autosufficienza. Ha invece rigettato il terzo motivo, affermando che il COSAP è dovuto non in base alla sola esistenza di una concessione formale, ma per l'utilizzazione particolare o eccezionale del bene pubblico; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che l'area interessata era destinata al pubblico transito e che le griglie e intercapedini servivano l'edificio condominiale, sicché il presupposto impositivo sussisteva. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del condominio alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. n. 446/1997

    Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici; è dovuto in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale del bene, anche in caso di occupazione abusiva, e non richiede necessariamente una formale concessione.

  • art. 1 del regolamento del Comune di Roma istitutivo del canone COSAP

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi per cui il canone non sarebbe dovuto in assenza di concessione; la Corte non accoglie tale lettura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi invochi un giudicato esterno deve riportare nel ricorso il testo integrale della decisione asseritamente passata in giudicato; il solo richiamo a estratti motivazionali non soddisfa il principio di autosufficienza e rende il motivo inammissibile.
  • L'interpretazione del giudicato esterno è consentita alla Corte di cassazione con cognizione piena, ma solo se il testo della decisione è stato ritualmente riprodotto nel ricorso insieme a motivazione e dispositivo, non essendo sufficiente il solo dispositivo.
  • In materia di COSAP, il presupposto dell'obbligazione non è la mera presenza di una concessione formale, bensì l'uso particolare o eccezionale del bene pubblico da parte del soggetto occupante; la mancanza di una concessione espressa non esclude il canone quando vi sia occupazione di fatto o utilizzazione speciale del suolo pubblico.
  • Le occupazioni insistenti su aree destinate al pubblico transito possono essere assoggettate a COSAP anche se collegate a intercapedini o griglie al servizio di un edificio, perché ciò che rileva è l'utilizzazione del bene pubblico e la destinazione della porzione di suolo all'uso particolare del privato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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