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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34922/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato, nato in Marocco il 7 settembre 1977, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 7 novembre 2025. Il testo non specifica i fatti materiali dell’evasione né il contenuto puntuale dei singoli motivi; indica che il ricorso riproponeva censure già esaminate dai giudici di merito in relazione alla sussistenza del dolo, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. La difesa contestava inoltre, quanto a quest’ultima, la valutazione dell’abitualità ostativa e la compatibilità della condotta con la particolare tenuità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi riproducevano questioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente con gli atti e priva di manifeste incongruenze logiche. La valutazione del dolo non è stata ritenuta sindacabile nei termini proposti; quanto all’art. 131-bis c.p., la Corte ha richiamato sia l’abitualità ostativa sia il complessivo apprezzamento dell’intensità dell’elemento soggettivo, incompatibile con la dedotta tenuità dell’offesa. Dall’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito si interrompe prima di riportarne il contenuto concreto, incluse eventuali statuizioni pecuniarie.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp non solo per le considerazioni espressamente spese in relazione all'abitualità ostativa ma anche in ragione del tenore complessivo della motivazione adottata in punto di dolo, tale da descrivere un giudizio di merito sulla intensità dell'elemento soggettivo in grado da risultare comunque non compatibile con la rivendicata tenuità dell'offesa.

    La particolare tenuità è stata esclusa considerando l’abitualità ostativa e, autonomamente, il giudizio di merito sull’intensità del dolo, ritenuto incompatibile con la tenuità dell’offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non ne specifica il contenuto concreto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre profili già adeguatamente esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, coerente con le risultanze e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa non soltanto per la sussistenza di una condizione ostativa legata all’abitualità, ma anche in ragione dell’intensità dell’elemento soggettivo risultante dalla motivazione, quando essa non sia compatibile con la tenuità dell’offesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàEvasione
RamiProcesso penaleParte generaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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