Cassazione Civile, Ordinanza n. 17045/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla rideterminazione dell'indennità di anzianità spettante a un ex dipendente camerale divenuto segretario generale, in un giudizio riassunto dopo una precedente cassazione con rinvio per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario. La camera di commercio che aveva riassunto chiedeva di accertare un importo dell'indennità e di ripartire il costo tra le due camere di commercio in proporzione ai periodi di servizio prestati presso ciascuna, con condanna dell'altra camera alla rifusione di quanto già pagato. L'altra camera sosteneva una diversa quantificazione, molto più contenuta, e chiedeva la restituzione di quanto versato in esecuzione della precedente sentenza poi cassata. Il lavoratore aderiva alla tesi dell'ente riassumente. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano confermato la ripartizione proporzionale dell'indennità, escludendo il calcolo sull'intero servizio. Nel ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione dell'art. 77 del d.l. 12 luglio 1982 e dell'art. 27, comma 7, del c.c.n.l. Comparto Regioni-Enti Locali Area Dirigenza 1998-2001, sostenendo che per i segretari generali nominati prima della l. n. 580 del 1993 l'anzianità dovesse essere computata considerando tutta l'attività prestata presso le diverse amministrazioni, pur gravando ciascuna amministrazione solo per la quota maturata presso di essa. Tuttavia, prima dell'esame del motivo, la difesa del ricorrente depositava memoria attestando il decesso del ricorrente e la rinuncia all'eredità degli eredi, deducendo il venir meno dell'interesse di tutte le parti alla decisione.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di merito sul criterio di calcolo dell'indennità di anzianità, perché ha ritenuto che la comunicazione del decesso del ricorrente e la rinuncia all'eredità degli eredi integrassero una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura strettamente interpretativa della norma sanzionatoria e il fatto che l'inammissibilità fosse derivata, non originaria. Ha compensato integralmente le spese di legittimità per la complessità della controversia, l'esito alterno dei precedenti gradi e la sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 77 del d.l. 12 luglio 1982
richiamato dal ricorrente come base normativa per il computo dell'indennità di anzianità dei segretari generali nominati anteriormente alla l. n. 580 del 1993; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione
art. 27, comma 7, c.c.n.l. Comparto Regioni – Enti Locali Area Dirigenza 1998-2001
invocato dal ricorrente per sostenere che l'anzianità debba considerare il servizio prestato presso diverse amministrazioni; non interpretato nel merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a base della censura di violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso è derivata da sopravvenuta carenza di interesse, trattandosi di previsione di stretta interpretazione volta a scoraggiare solo impugnazioni dilatorie o pretestuose
art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
richiamato quale fonte introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
citata solo come discrimine temporale rispetto alla nomina dei segretari generali, senza approfondimento interpretativo
Massime di principio
- La sopravvenuta morte della parte ricorrente, accompagnata dalla rinuncia all'eredità degli eredi e quindi dalla definitiva cessazione dell'interesse ad agire o a resistere, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva non da un vizio originario dell'impugnazione ma da una sopravvenuta carenza di interesse, non opera il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse rilevata in sede di legittimità, la Corte può limitarsi a pronunciare l'inammissibilità del ricorso e regolare le spese in considerazione della complessità della vicenda e dell'andamento processuale pregresso.
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