Cassazione Penale, Ordinanza n. 26967/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la sentenza del Tribunale di Siena che aveva dichiarato la responsabilità penale dell'imputato per concorso in rapina aggravata e lesioni personali volontarie, per fatti commessi il 9 giugno 2018. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 628 c.p., lamentando la carenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di rapina e la non corretta valutazione delle dichiarazioni testimoniali. In sostanza, il ricorso contestava la motivazione della sentenza d'appello e mirava a ottenere una diversa lettura delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non specifico e sostanzialmente reiterativo delle doglianze già proposte in appello, già disattese con motivazione congrua e logica anche mediante richiamo per relationem alla sentenza di primo grado. Ha inoltre osservato che le censure tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato all'imputato
norma incriminatrice della rapina aggravata oggetto di contestazione e di conferma di responsabilità
norma sulla lesione personale volontaria contestata insieme alla rapina
richiamato come disposizione aggravante relativa alle lesioni personali volontarie contestate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
dedotto come parametro del ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione
richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato
implicitamente richiamato nella statuizione finale di condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità le censure che riproducono in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello, senza misurarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
- La critica alla motivazione è inammissibile quando si traduce in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una lettura alternativa del compendio probatorio, essendo estranea al sindacato di cassazione.
- È legittima la motivazione della sentenza di merito che risulti congrua, логica e immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, anche quando richiami per relationem la decisione di primo grado.
- Per superare il vaglio di ammissibilità il ricorrente deve individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali o errori di diritto effettivamente decisivi, non limitandosi a contestazioni assertive sulla ricostruzione dei fatti.
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