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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26967/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze aveva confermato la sentenza del Tribunale di Siena che aveva dichiarato la responsabilità penale dell'imputato per concorso in rapina aggravata e lesioni personali volontarie, per fatti commessi il 9 giugno 2018. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 628 c.p., lamentando la carenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di rapina e la non corretta valutazione delle dichiarazioni testimoniali. In sostanza, il ricorso contestava la motivazione della sentenza d'appello e mirava a ottenere una diversa lettura delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non specifico e sostanzialmente reiterativo delle doglianze già proposte in appello, già disattese con motivazione congrua e logica anche mediante richiamo per relationem alla sentenza di primo grado. Ha inoltre osservato che le censure tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato all'imputato

  • art. 628, comma 2, c.p.

    norma incriminatrice della rapina aggravata oggetto di contestazione e di conferma di responsabilità

  • art. 582 c.p.

    norma sulla lesione personale volontaria contestata insieme alla rapina

  • art. 585 c.p.

    richiamato come disposizione aggravante relativa alle lesioni personali volontarie contestate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    dedotto come parametro del ricorso per violazione di legge e vizi di motivazione

  • art. 628 c.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente richiamato nella statuizione finale di condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità le censure che riproducono in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello, senza misurarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • La critica alla motivazione è inammissibile quando si traduce in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una lettura alternativa del compendio probatorio, essendo estranea al sindacato di cassazione.
  • È legittima la motivazione della sentenza di merito che risulti congrua, логica e immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, anche quando richiami per relationem la decisione di primo grado.
  • Per superare il vaglio di ammissibilità il ricorrente deve individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali o errori di diritto effettivamente decisivi, non limitandosi a contestazioni assertive sulla ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieRapinaLesioniImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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