Cassazione Civile, Sentenza n. 532/2020 del 15/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (locatori)
La controversia
I comproprietari avevano chiesto al Tribunale la convalida della licenza per finita locazione, con cessazione al 15 dicembre 2004, e il rilascio di un locale terraneo utilizzato dai pensionati e dagli associati dell’associazione sindacale. Nel primo grado l’associazione era rimasta contumace; si era costituita una persona fisica in proprio, sostenendo che il dante causa dei proprietari aveva consentito l’uso gratuito del locale dal 1996 e che i versamenti ricevuti avevano natura di liberalità. Il Tribunale aveva dichiarato cessato il rapporto locatizio, ordinato il rilascio immediato e posto le spese a carico della persona fisica, ritenuta priva di legittimazione passiva in proprio. Dopo l’esecuzione del rilascio, avvenuta il 18 novembre 2011, la persona fisica aveva appellato in proprio, inizialmente limitandosi al capo sulle spese e poi chiedendo anche la nullità della sentenza per irregolare instaurazione del contraddittorio, affermando di non essere mai stata rappresentante dell’associazione e, in subordine, contestando l’esistenza della locazione. La Corte d’Appello di Bari, dopo avere disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’associazione, aveva ritenuto nulla la notificazione della citazione di primo grado perché ricevuta da persona priva di poteri rappresentativi e aveva rimesso la causa al Tribunale ai sensi dell’art. 354 c.p.c. I comproprietari hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle regole sul giudicato e sull’impugnazione tardiva, perché l’appello della persona fisica era circoscritto alle spese e la condanna al rilascio era ormai passata in giudicato; inoltre, l’associazione avrebbe dovuto impugnare tempestivamente dopo avere avuto conoscenza della causa, almeno al momento dell’esecuzione del rilascio; (2) violazione delle regole sulla notificazione agli enti, poiché l’erronea indicazione del rappresentante non invalidava la notifica in assenza di incertezza sull’ente destinatario e l’associazione avrebbe dovuto dimostrare che il consegnatario non aveva alcun rapporto rilevante con essa; (3) omesso esame di fatti decisivi circa l’uso continuativo del locale, le modalità di ricezione delle notifiche da parte del consegnatario e l’assenza di prova che questi fosse del tutto estraneo all’associazione.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso relative alla sottoscrizione e al formato degli atti notificati via PEC, alla procura rilasciata all’estero e alla tardività di alcuni documenti. Nel merito ha accolto il ricorso, ritenendo che, per superare la presunzione di regolarità della notificazione a un ente, non bastasse negare che il consegnatario fosse il rappresentante legale: l’associazione doveva provare anche l’assenza di rapporti, persino di fatto o provvisori, idonei a legittimarlo a ricevere la corrispondenza. La persona aveva ricevuto in due occasioni atti diretti all’associazione, qualificandosi prima come responsabile addetto e poi come rappresentante legale; inoltre, nel locale si svolgeva un’attività riconducibile all’associazione. La Corte d’Appello avrebbe quindi dovuto considerare tali circostanze e la mancata prova contraria. Ha inoltre rilevato che l’associazione aveva avuto conoscenza materiale del procedimento, quantomeno con l’esecuzione dello sfratto del 18 novembre 2011, e che la nullità della citazione, ove sussistente, costituiva un vizio riflesso sulla sentenza da far valere mediante impugnazione, non una nullità insanabile. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per la decisione sull’appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Perchè il contumace possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione avverso la sentenza per decorso del termine annuale – come pure per proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo (art. 650 c.p.c.) o la convalida di sfratto (art. 668 c.p.c.) – non è sufficiente la sola nullità della citazione o della sua notificazione – od irregolarità della notificazione nei casi analoghi del processo monitorio o di sfratto – ma occorre altresì la prova – il cui onere incombe alla stessa parte contumace che intenda avvalersi del diritto di proporre tardivamente l’impugnazione – della mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità (o di quella irregolarità) (Cass. 18/04/1985, n. 2581).
La nullità della citazione o della notificazione non consente da sola al contumace di impugnare oltre il termine annuale: il contumace deve anche provare che proprio quel vizio gli ha impedito di conoscere il processo. Il termine decorre dalla conoscenza materiale del processo e della sentenza sfavorevole, non essendo necessaria una conoscenza legale.
Nel caso di specie, G.I. in ben due occasioni aveva accettato senza riserve la notificazione degli atti processuali indirizzati allo SPI CGIL lega di Polignano a Mare, qualificandosi in un caso come responsabile addetto e nell’altro come rappresentante legale di SPI CGIL Lega Polignano a mare. L’associazione SPI CGIL per vincere la presunzione che egli fosse legittimato a ricevere gli atti non avrebbe dovuto limitarsi a dimostrare, come ha fatto, che G.I. non aveva la rappresentanza legale dell’ente, ma avrebbe dovuto fornire la dimostrazione che non intercorrevano rapporti anche di fatto rilevanti ai sensi dell’art. 145 c.p.c..
La notificazione a un’associazione è regolare quando il consegnatario è legato all’ente da un rapporto che lo abilita, anche solo in via provvisoria o precaria, a ricevere la corrispondenza. Se la relazione di notificazione attesta la presenza di una persona nei locali dell’ente, opera la presunzione che sia addetta alla ricezione; spetta all’ente provare l’assenza di qualsiasi rapporto rilevante, non essendo sufficiente dimostrare che la persona non è il rappresentante legale.
Ai fini della notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, l’erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non dà luogo a nullità della notificazione, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., tranne che non vi sia incertezza sull’individuazione dell’ente destinatario dell’atto da notificare, non prevedendo l’art. 145 c.p.c. la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell’ente (Cass. 25/05/2009, n. 12039).
L’errata indicazione della persona fisica che rappresenta l’ente non invalida la notificazione, salvo che generi incertezza sull’identità dell’ente destinatario. La legge non richiede che la notificazione indichi necessariamente il nome del rappresentante.
Anche ammesso che la citazione in giudizio di primo grado fosse nulla essa, come ha riconosciuto la Corte d’Appello, aveva dato luogo non ad una ipotesi di nullità insanabile all’interno e nello sviluppo del processo, ma ad una causa di nullità che si era riflessa sulla sentenza tramutandosi in motivo di gravame.
La nullità della citazione che si riflette sulla sentenza costituisce motivo di impugnazione e non, per ciò solo, una nullità insanabile che giustifica la rimessione automatica della causa al primo giudice.
La disposizione dell’art. 46 c.c. secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare ugualmente quest’ultima come sede della persona giuridica, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell’art. 145 c.p.c.
Ai fini della notificazione, anche la sede effettiva può essere considerata sede dell’ente quando differisce da quella legale; il principio vale altresì per le associazioni non riconosciute.
artt. 3-5 della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
Anche tale eccezione deve essere rigettata, perchè la redazione di una apostille non ha l’effetto di conferire certezza alla data della scrittura privata con cui è conferita procura alle liti all’estero, ma, ai sensi degli artt. 3-5 della Convenzione dell’Aja, ha l’effetto di garantire la veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale da cui promana l’atto.
L’apostille certifica la veridicità della firma e del sigillo del pubblico ufficiale che ha formato l’atto, ma non attribuisce certezza alla data della scrittura privata cui la procura è conferita.
art. 111 Cost.
in aggiunta alla considerazione generale che il processo telematico deve essere svincolato da quei formalismi fini a se stessi che, in quanto tali, impediscono a detto processo di realizzare la funzione di mezzo per la tutela dei diritti (in ossequio al disposto dell’art. 111 Cost.) (Cass. 15/03/2018, n. 18324).
Le formalità del processo telematico non devono essere applicate in modo fine a sé stesso quando ciò impedisca la funzione del processo quale strumento di tutela dei diritti.
Massime di principio
- Il contumace che intenda impugnare oltre il termine annuale deve provare non soltanto la nullità della citazione o della sua notificazione, ma anche che tale vizio gli abbia impedito di avere conoscenza del processo. Il termine decorre dalla conoscenza materiale del processo e della sentenza sfavorevole.
- Quando la relazione di notificazione attesta la presenza di una persona nei locali di un ente, si presume che essa sia addetta alla ricezione degli atti. Per superare tale presunzione l’ente deve provare l’assenza di qualsiasi rapporto, anche di fatto o provvisorio, che abiliti il consegnatario a ricevere la corrispondenza; non è sufficiente dimostrare che non è il rappresentante legale.
- La notificazione diretta a un ente non è nulla per la sola erronea indicazione della persona fisica del rappresentante, purché l’ente destinatario sia individuato senza incertezze.
- Ai fini della notificazione, la sede effettiva può essere considerata sede dell’ente anche quando differisca dalla sede legale; il principio si applica anche alle associazioni non riconosciute.
- La nullità della citazione che si rifletta sulla sentenza deve essere fatta valere come motivo di impugnazione e non determina, di per sé, una nullità insanabile del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 15 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 741/2020 del 15/01/2020
- Sentenza civile · 15 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 655/2020 del 15/01/2020
- Sentenza civile · 15 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 560/2020 del 15/01/2020
- Sentenza civile · 15 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 550/2020 del 15/01/2020
- Sentenza civile · 15 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 552/2020 del 15/01/2020
- Sentenza civile · 15 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 551/2020 del 15/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →