Cassazione Penale, Sentenza n. 6966/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello del 26/02/2024 deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 628 c.p. alla luce delle modifiche disposte dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 86/2024. Sosteneva che il fatto a lui ascritto doveva essere qualificato come "di lieve entità" poiché la sua condotta si sarebbe concretizzata esclusivamente nell'uso di frasi di scarsa valenza intimidatoria nei confronti della vittima (es. "vattene via", "è meglio se vai via"), richiedendo dunque la diminuzione della pena prevista per la rapina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 628 c.p. come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 86/2024, osservando che la Corte d'Appello aveva accertato la responsabilità dell'imputato per rapina pluriaggravata e la sussistenza di aggravanti (tra cui il vantaggio di circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la difesa, e l'aver agito in più persone riunite). Tali elementi, secondo la Cassazione, escludono la configurabilità della lieve entità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato nel testo, con riferimento al primo comma e al comma 3, n. 3-bis
La Corte ha applicato l'art. 628 c.p. nella versione interpretata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 86/2024), secondo cui la pena è diminuibile quando il fatto risulta di lieve entità valutata rispetto a natura, specie, mezzi, modalità, circostanze o per la tenuità del danno/pericolo; tuttavia, quando sono presenti aggravanti quali l'aver profittato di circostanze di tempo/luogo/persona o l'aver agito in più persone, ciò è incompatibile con la qualificazione di lieve entità
art. 61 n. 5 c.p. (circostanza aggravante)
richiamato nel testo come costituente aggravante ritenuta dal giudice di merito
La Corte d'Appello ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'aver agito in più persone, elemento che contribuisce a escludere la riconducibilità del fatto alla lieve entità
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese processuali)
richiamato nella sentenza per la condanna alle spese
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso
sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024
citata integralmente come intervento additivo sull'art. 628 c.p.
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628 c.p. nella parte in cui non prevedeva la diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto risulta di lieve entità; la Cassazione ha applicato tale orientamento per valutare la lieve entità ma ha ritenuto che i fatti del caso non rientrassero in tale ipotesi
sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
richiamata in relazione alla previsione del versamento alla cassa delle ammende
Usata dalla Cassazione come fondamento per disporre il versamento equitativo di euro 3.000 alla cassa delle ammende, non rilevando colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, la lieve entità ai sensi dell'art. 628 c.p. può giustificare una riduzione della pena fino a un terzo, ma la valutazione è contestuale e dipende da natura, mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché dalla tenuità del danno o del pericolo.
- La presenza di aggravanti rilevanti (es. aver profittato di circostanze di tempo/luogo/persona che ostacolano la difesa; aver agito in più persone) tende a escludere la configurabilità della lieve entità, rendendo improponibile la diminuzione di pena prevista dalla nuova interpretazione costituzionale.
- Condotte limitate a frasi minacciose di scarsa intensità potrebbero essere considerate di lieve entità solo se mancassero elementi aggravanti e non avessero creato un pericolo o danno apprezzabile; il giudice deve valutare concretamente il contesto e le modalità dell'azione.
- Se il giudice di merito accerta la sussistenza di plurime aggravanti e la qualificazione come rapina pluriaggravata, il ricorso alla lieve entità è difficilmente percorribile in Cassazione.
- Dal punto di vista processuale, i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e determinare la condanna del ricorrente alle spese e, in casi previsti, a sanzioni pecuniarie in favore della cassa delle ammende.
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