Cassazione Penale, Sentenza n. 33940/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, che aveva disposto "non doversi procedere" per estinzione del reato per prescrizione (furto di energia elettrica accertato il 12/02/2014). Il Procuratore Generale sosteneva che il GIP avesse erroneamente dichiarato la prescrizione non avendo considerato due circostanze aggravanti indicate nel titolo (art. 625 nn. 2 e 7 c.p.), che avrebbero prolungato il termine prescrizionale fino a 10 anni (termine ordinario indicato dal ricorrente) o fino al massimo di 12 anni e 6 mesi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del GIP che aveva constatato la decorrenza del termine ordinario di prescrizione pari a sei anni, perché le aggravanti richiamate dal Procuratore Generale non erano state contestate in fatto: erano menzionate solo nel titolo dell'imputazione (riferimento agli artt. 625 nn. 2 e 7 c.p.) ma nella descrizione della condotta non erano indicati in modo chiaro e preciso gli elementi fattuali che costituiscono le aggravanti. La Corte ha ribadito il principio secondo cui le circostanze aggravanti possono essere ritenute ritualmente contestate soltanto se l'imputazione le enuncia espressamente o riporta, con sufficiente chiarezza e precisione, gli elementi di fatto che le integrano; in mancanza di ciò non può essere applicato un maggior termine prescrizionale.
Norme richiamate
Richiamato come norma procedurale inerente alla richiesta di emissione del decreto penale di condanna; la decisione impugnata è stata resa nell'ambito di una richiesta di decreto penale, ma il giudice ha disposto il non doversi procedere per prescrizione.
Le aggravanti richiamate (violenza sulle cose e beni esposti alla pubblica fede) erano indicate nel titolo dell'imputazione, ma non descritte nei fatti; pertanto non sono state ritenute contestate ai fini dell'estensione del termine prescrizionale.
Giurisprudenza di legittimità citata (principio)
La Corte richiama un consolidato orientamento secondo cui la contestazione di circostanze aggravanti è rituale solo se l'imputazione le enuncia espressamente o descrive con sufficiente precisione gli elementi di fatto che le integrano, assicurando all'imputato la piena cognizione del fatto e la possibilità di difendersi.
Massime di principio
- Perché una circostanza aggravante incida sul termine di prescrizione deve risultare contestata in modo rituale: o con l'indicazione letterale della circostanza prevista dalla norma o mediante una descrizione fattuale sufficientemente precisa degli elementi che la integrano.
- La mera menzione della circostanza aggravante nel titolo dell'imputazione non è sufficiente se nella descrizione della condotta non sono riportati gli elementi di fatto necessari a farne piena cognizione all'imputato.
- Se le aggravanti non sono state contestate validamente, si applica il termine prescrizionale ordinario e non quello maggiorato; ciò può determinare l'estinzione del reato per prescrizione anche quando il PM aveva indicato aggravanti nel titolo.
- Il pubblico ministero deve formulare l'imputazione con attenzione a indicare, oltre alla norma, i fatti concreti che fondano le aggravanti se intende avvalersene per prolungare la prescrizione; diversamente la contestazione può essere ritenuta inefficace.
- Nelle impugnazioni avverso pronunce di prescrizione il ricorrente deve dimostrare che la contestazione delle aggravanti era rituale e sufficientemente dettagliata: senza tale prova il ricorso rischia l'inammissibilità o il rigetto.
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