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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11696/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di un precetto per rilascio di un immobile, intimato in forza di un decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. Il destinatario del precetto ha proposto opposizione, lamentando principalmente: la decadenza/inefficacia del precetto per decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 481 c.p.c., sostenendo che tale termine non potesse considerarsi sospeso; l'illegittimità della mancata sospensione dell'esecuzione in pendenza di una procedura di sovraindebitamento ex legge n. 3/2012; la pregiudizialità tecnica tra il giudizio in corso e altro giudizio di opposizione legato alla formazione del titolo esecutivo. La Corte d'appello ha rigettato l'appello, ritenendo che il termine del precetto fosse rimasto sospeso per effetto dell'opposizione e che la sospensione della procedura concorsuale dovesse essere disposta dal giudice della procedura, non dal giudice dell'esecuzione. In Cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi ex art. 360 c.p.c., deducendo violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e motivazione omessa/apparente o incomprensibile in relazione a: art. 481 e 624 c.p.c.; legge n. 3/2012, artt. 295 e 624 c.p.c.; artt. 112, 132, 295, 624 e 96 c.p.c. e alla pretesa pregiudizialità del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato preliminarmente che la qualificazione dell'opposizione operata dal giudice di merito non poteva più essere rimessa in discussione per formazione del giudicato interno. Nel merito dell'ammissibilità, ha ritenuto il ricorso carente di intelligibilità nell'esposizione dei fatti e, soprattutto, aspecifico perché i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: non spiegavano in che cosa consistessero gli asseriti errores in iudicando della corte territoriale e si limitavano a una contrapposizione argomentativa. È stato inoltre affermato che la sentenza d'appello aveva già chiarito sia perché il precetto non fosse perento sia perché la sospensione non potesse essere disposta d'ufficio dal giudice dell'esecuzione in pendenza della procedura di sovraindebitamento, sia infine perché mancasse una pregiudizialità tecnica rilevante. Non sono state liquidate spese, poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente, oltre che con difensore munito di procura, nel caso richiamato in ricorso per la costituzione del ricorrente.

  • art. 586 c.p.c.

    decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.

    il precetto per rilascio era intimato in forza del decreto di trasferimento emesso nella procedura esecutiva immobiliare.

  • art. 481 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come causa di inefficacia del precetto; la Corte di merito ha escluso la decadenza ritenendo il termine sospeso per effetto dell'opposizione.

  • art. 624 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla sospensione dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che le doglianze non si confrontassero con la motivazione d'appello.

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato per sostenere una pregiudizialità tecnica e la necessità di sospensione del giudizio; la Corte ha escluso che la pregiudizialità fosse configurabile secondo la motivazione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul ricorso per cassazione per violazione di legge, invocata per tutti e tre i motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha rilevato che le censure erano inammissibili perché non specifiche e non confrontate con la motivazione di merito.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare che l'esposizione dei fatti era incomprensibile e i motivi non specifici, con conseguente inammissibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo come vizio motivazionale/nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta aspecifica.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte ravvisasse una critica puntuale alla decisione impugnata.

  • art. 6 della legge n. 3/2012

    la Corte d'appello aveva ritenuto che la sospensione delle procedure esecutive dovesse essere adottata dal giudice della procedura concorsuale e non dal giudice dell'esecuzione; tale ratio è richiamata dalla Cassazione nel dichiarare l'inammissibilità dei motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato come norma introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 applicabile ai ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una generica contrapposizione argomentativa.
  • L'esposizione dei fatti e dei passaggi processuali deve essere chiara e intellegibile: un ricorso con ricostruzione confusa o incomprensibile degli snodi cronologici può essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c.
  • La deduzione di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica dell'errore attribuito al giudice di merito; non è sufficiente richiamare astrattamente le norme invocate.
  • La pretesa sospensione dell'esecuzione o del giudizio per pendenza di una procedura concorsuale deve confrontarsi con la disciplina applicabile e con il soggetto competente ad adottare il provvedimento di sospensione, non potendo il giudice dell'esecuzione intervenire d'ufficio fuori dai casi previsti.
  • Una questione non devoluta con specifica impugnazione o coperta da giudicato interno non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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