Ordinanza n. 1034/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego di riconoscimento di un titolo estero e contro il parere ministeriale sfavorevole
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso della titolare di un titolo conseguito all’estero, annullando il provvedimento ministeriale di diniego del riconoscimento e il parere sfavorevole del Ministero dell’Università e della Ricerca. In via incidentale, il Ministero ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza. Il Collegio ha rilevato, nei limiti propri della fase cautelare, indizi di fondatezza dell’appello alla luce dei più recenti orientamenti del Consiglio di Stato sulla materia. Ha inoltre considerato che l’originaria ricorrente aveva formalmente rinunciato in via amministrativa all’istanza di riconoscimento, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024. Tale rinuncia potrebbe determinare l’improcedibilità del ricorso di primo grado e, conseguentemente, dell’appello. La rinuncia, tuttavia, non era stata depositata in primo grado né la relativa circostanza era stata sottoposta al TAR, anche perché il Ministero si era costituito con atto di mero stile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La decisione è stata adottata rilevando sia la presenza di indizi di fondatezza dell’appello, sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, sia la possibile sopravvenuta improcedibilità del giudizio derivante dalla rinuncia amministrativa dell’interessata all’istanza di riconoscimento. Il Collegio ha precisato che tali valutazioni sono proprie della fase cautelare e non pregiudicano il merito. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza di merito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Individua i percorsi formativi ai fini dei quali l’interessata aveva rinunciato all’istanza amministrativa di riconoscimento del titolo estero; la rinuncia è stata valutata come possibile causa di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando l’appello presenti indizi di fondatezza, anche alla luce di orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti o recenti, ferma restando la valutazione definitiva nella fase di merito.
- La rinuncia formale in via amministrativa all’istanza che costituisce l’oggetto sostanziale del giudizio può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l’improcedibilità del ricorso, qualora elimini l’utilità concreta della decisione giudiziale.
- La rilevanza processuale di una rinuncia o di un fatto sopravvenuto deve essere valutata dal giudice sulla base degli atti e delle allegazioni ritualmente introdotti nel processo; se il fatto non è stato sottoposto al giudice di primo grado, esso può essere esaminato dal giudice d’appello nei limiti e secondo le regole proprie del grado e della fase processuale.
- La mancata adeguata rappresentazione, da parte dell’amministrazione costituita in giudizio, di un fatto potenzialmente decisivo per la sorte del ricorso può impedire che tale circostanza sia valutata dal giudice di primo grado e rendere necessaria la sospensione cautelare della sentenza in attesa dell’esame del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 634/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 641/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 643/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →