Ordinanza n. 42/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 560/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell'ambito della procedura di emersione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cittadina extracomunitaria aveva presentato nel 2020 un'istanza di emersione ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, indicando nella medesima istanza un indirizzo per le comunicazioni. Secondo quanto rilevato dal Consiglio di Stato, le comunicazioni erano pervenute a tale indirizzo. L'interessata, tramite ripetute richieste del proprio difensore, chiedeva comunque notizie sullo stato della pratica, con la finalità, ritenuta verosimile, di ottenere la rimessione in termini e la riattivazione della procedura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per concedere la tutela richiesta. La Sezione ha considerato non ragionevole riattivare una procedura che l'interessata aveva sostanzialmente trascurato, nonostante avesse indicato un indirizzo per le comunicazioni e le comunicazioni fossero pervenute a tale indirizzo. La decisione è stata fondata sul principio di autoresponsabilità della richiedente. Le spese del grado sono state compensate. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Costituisce la base normativa dell'istanza di emersione presentata dalla cittadina extracomunitaria nel 2020.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento ulteriore della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito di una procedura amministrativa, il richiedente che abbia indicato un recapito per le comunicazioni e abbia ricevuto le comunicazioni a tale indirizzo è tenuto a vigilare sul loro contenuto e sugli sviluppi della pratica, in applicazione del principio di autoresponsabilità.
- Non sussistono i presupposti per la tutela cautelare diretta a riattivare o rimettere in termini una procedura amministrativa quando l'inerzia dell'interessato sia riconducibile alla mancata considerazione di comunicazioni regolarmente pervenute al recapito da lui indicato.
- La reiterata richiesta, tramite il difensore, di informazioni sullo stato di una pratica non impone all'amministrazione di riattivare una procedura precedentemente trascurata dall'interessato, quando tale richiesta appaia funzionale soltanto a ottenere la rimessione in termini.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 39/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →