Cassazione Civile, Sentenza n. 3864/2020 del 17/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La curatela aveva chiesto al Tribunale di dichiarare inefficaci, ai sensi dell’art. 64 della legge fallimentare, gli atti con i quali la società aveva rinunciato a crediti per complessivi 337.877,76 euro verso un’azienda sanitaria, e di condannare quest’ultima al pagamento delle relative somme. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza pubblicata il 23 settembre 2016, riformò la decisione di primo grado e respinse la domanda, ritenendo che l’azienda vantasse un controcredito di 2.102.293,30 euro per pagamenti relativi a fatture false e che le rinunce potessero essere state dirette a una sostanziale compensazione e a ridurre l’esposizione della società, oltre che ad alleggerire le conseguenze per il suo amministratore. La curatela propose due motivi. Con il primo dedusse la violazione degli artt. 167 c.p.c. e 2697 c.c.: sosteneva di avere contestato tempestivamente il controcredito e che l’azienda non ne avesse allegato in modo specifico i fatti costitutivi né prodotto la documentazione dei pagamenti indebiti, sicché la tardività dell’eccezione di compensazione non poteva trasformare quei fatti costitutivi in mere difese. Con il secondo denunciò l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., contestando che la rinuncia avesse procurato un vantaggio alla società: non essendo stata operata alcuna compensazione, l’azienda continuava a pretendere l’intero controcredito.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la curatela non aveva trascritto né illustrato puntualmente le allegazioni dell’azienda che assumeva generiche; una contestazione di violazione del principio di non contestazione richiede di indicare gli atti dai quali il giudice di merito avrebbe desunto la mancata contestazione e presuppone allegazioni avversarie specifiche. Ha accolto il secondo motivo: ai fini dell’art. 64 della legge fallimentare, la gratuità della rinuncia va valutata dalla prospettiva del soggetto rinunciante e in base alla causa concreta, verificando oggettivamente se l’operazione gli abbia procurato un vantaggio patrimoniale o altra utilità economico-giuridica. L’interesse dell’amministratore a ridurre le conseguenze del proprio operato non dimostra un’utilità per la società; neppure è sufficiente ipotizzare una riduzione del debito, se non sono indicati i dati processuali che dimostrino che la rinuncia unilaterale abbia realizzato una compensazione. La sentenza impugnata non aveva inoltre esaminato quale titolo la curatela potesse opporre, in conseguenza della rinuncia a crediti per prestazioni effettivamente rese, alla pretesa dell’azienda di ottenere per intero il rimborso delle somme asseritamente versate per prestazioni inesistenti. La Corte ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Cass., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6538, occupandosi specificamente del tema dell’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo, ma con considerazioni di carattere generale, ha chiarito che, agli effetti della L. Fall., art. 64, l’individuazione dell’atto gratuito va compiuta privilegiando la prospettiva del solvens e superando, nel tracciare la linea di confine con gli atti a titolo oneroso, la nozione di causa del negozio quale tradizionalmente e astrattamente colta nella funzione economico-sociale correlata al tipo negoziale individuato dal legislatore.
Ai fini dell’individuazione dell’atto gratuito rileva la prospettiva del soggetto che dispone o rinuncia, valutata alla luce della causa concreta dell’operazione e non soltanto della funzione astratta del tipo negoziale; occorre verificare se il rinunciante abbia conseguito un vantaggio patrimoniale o un’utilità economico-giuridica.
Nel caso di specie, parte ricorrente, oltre a sovrapporre oneri di allegazione e oneri dimostrativi, non indica, se non in termini di personale riassunto, il contenuto delle allegazioni della controparte.
La contestazione in cassazione della valutazione di non contestazione richiede di indicare puntualmente il contenuto delle allegazioni avversarie; non è sufficiente una loro personale sintesi, né possono essere confusi l’onere di allegazione e quello di prova.
L’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova.
L’onere di contestazione specifica sorge in relazione ad allegazioni avversarie puntuali, formulate dalla parte onerata della prova; chi deduce in cassazione l’erronea applicazione della non contestazione deve documentare il contenuto di tali allegazioni.
In tale cornice di riferimento la motivazione della sentenza impugnata risulta apparente, nel senso che valorizza profili inidonei a disvelare, a livello causale, un vantaggio patrimoniale o comunque una qualche utilità economico-giuridica per la società che ha posto in essere la rinuncia.
La valutazione degli elementi di causa deve essere idonea a individuare concretamente l’utilità economico-giuridica per il soggetto rinunciante; una motivazione che valorizzi profili non dimostrativi di tale utilità non giustifica la qualificazione dell’atto come oneroso.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 64 L. Fall., la gratuità di una rinuncia va accertata privilegiando la prospettiva del soggetto rinunciante e ricostruendo la causa concreta dell’operazione; occorre individuare un vantaggio patrimoniale o un’utilità economico-giuridica oggettiva, anche mediata, per tale soggetto.
- L’interesse personale di un amministratore a ridurre le conseguenze del proprio operato non prova, di per sé, che una rinuncia della società abbia procurato un’utilità economica alla società stessa.
- La rinuncia unilaterale a un credito non dimostra, da sola, che sia intervenuta una compensazione con un controcredito altrui. Se la qualificazione dell’atto come oneroso dipende da tale compensazione, devono essere indicati gli elementi processuali che ne comprovino la realizzazione.
- Chi denuncia in cassazione l’erronea applicazione del principio di non contestazione deve trascrivere o indicare puntualmente gli atti da cui risultino le allegazioni avversarie e la contestazione svolta; tale onere presuppone che le allegazioni della controparte siano specifiche.
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