Cassazione Civile, Ordinanza n. 34733/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società fornitrice per ottenere l'ammissione di un credito derivante da rapporti commerciali con una società poi fallita. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione: aveva ritenuto non opponibile al fallimento una ricognizione di debito contenuta in un accordo quadro transattivo relativo a forniture pregresse, aveva invece ammesso il credito per forniture successive sulla base di un contratto di fornitura con data certa, applicando la disciplina della consegna al vettore, e aveva quantificato il credito ammesso in misura inferiore rispetto a quanto domandato. La società fornitrice ha ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1988 c.c., dell'art. 93 l.fall. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la ricognizione di debito, avendo data certa anteriore al fallimento, dovesse essere opponibile alla massa e che spettasse al fallimento provare l'inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale; 2) vizio motivazionale, subordinato al mancato accoglimento del primo; 3) contrasto irriducibile e vizio di motivazione sulla quantificazione del credito ammesso, perché il tribunale aveva ammesso il credito per forniture successive ma lo aveva poi ridotto senza una spiegazione comprensibile. Il fallimento ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo: a) violazione dell'art. 1510, comma 2, c.c., assumendo che la consegna non potesse ritenersi provata con la sola rimessa al vettore in presenza di un patto in deroga; b) nullità della motivazione per contraddizione, poiché il tribunale avrebbe prima riconosciuto un patto derogatorio e poi applicato comunque l'art. 1510 c.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il secondo; ha rigettato integralmente il ricorso incidentale. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che la ricognizione di debito con data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa dei creditori e che il curatore, pur essendo terzo rispetto al fallito, deve provare l'inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale. Ha inoltre ritenuto fondato il motivo sulla quantificazione, perché la motivazione del tribunale era incomprensibile nel passaggio dalla riconosciuta fondatezza del credito alla sua drastica riduzione in dispositivo. Sul ricorso incidentale, la Corte ha ribadito che, in mancanza di adeguata allegazione e prova di un patto derogatorio, opera la presunzione di vendita con spedizione di cui all'art. 1510, comma 2, c.c., con liberazione del venditore mediante consegna al vettore.
Norme richiamate
La ricognizione di debito ha effetto confermativo del rapporto fondamentale e determina una relevatio ab onere probandi; non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma fa presumere l'esistenza del rapporto sottostante fino a prova contraria.
È richiamato come norma del procedimento di insinuazione al passivo, in relazione alla prova del credito opposto al fallimento.
L'onere di provare l'inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale, quando vi sia una ricognizione di debito con data certa anteriore al fallimento, grava sul curatore fallimentare.
È la base processuale dell'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore.
Nella vendita di cosa da trasportare opera la presunzione di vendita con spedizione; il venditore si libera con la rimessione della cosa al vettore, salvo prova di un patto di deroga che preveda la consegna all'arrivo.
Il principio di non contestazione opera anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo come tecnica di semplificazione della prova, pur in presenza della terzietà del curatore.
La confessione stragiudiziale è istituto diverso dalla ricognizione di debito e non è direttamente opponibile al curatore come prova legale nei confronti della massa.
La confessione ha rilievo solo se proviene da persona capace di disporre del diritto.
La confessione fa piena prova solo su fatti relativi a diritti disponibili.
La confessione può essere revocata per errore di fatto o violenza.
La Corte esclude che l'inversione dell'onere della prova derivante dalla ricognizione di debito configuri una deroga negoziale vietata da questa norma, poiché l'inversione ha fonte legale.
Massime di principio
- La ricognizione di debito con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento è opponibile alla massa dei creditori: essa fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale e sposta sul curatore l'onere di dimostrarne l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione.
- Nel procedimento di accertamento del passivo, la posizione di terzietà del curatore non impedisce l'operatività di regole probatorie che incidono solo sul thema probandum, come la non contestazione o la presunzione derivante dalla ricognizione di debito.
- La ricognizione di debito è cosa diversa dalla confessione stragiudiziale: la prima è dichiarazione di volontà e opera come titolo negoziale con effetti presuntivi; la seconda è dichiarazione di scienza e, nei confronti del fallimento, non vale come prova legale nei confronti di soggetti diversi dalle parti originarie.
- Nella vendita di cosa da trasportare, la consegna al vettore integra di regola l'adempimento del venditore; per superare tale presunzione e configurare una consegna all'arrivo occorrono elementi precisi e univoci che dimostrino il patto derogatorio.
- Una motivazione che riconosca in astratto la fondatezza di un credito ma ne operi poi una riduzione numerica non intellegibile nel dispositivo è affetta da vizio motivazionale per irriducibile contrasto o carenza di spiegazione sulla quantificazione.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura che invochi un patto derogatorio rispetto alla disciplina legale dell'art. 1510 c.c. richiede specifica allegazione e trascrizione del contenuto del patto, non essendo sufficiente un generico richiamo a contratti o missive.
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