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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39533/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) contesta che i giudici di merito abbiano ritenuto l'esplosione di un colpo di fucile idonea a dimostrare la univocità dell'azione e a escludere la desistenza volontaria, sostenendo invece che il colpo fosse partito "inavvertitamente"; 2) censura la mancata specificazione, nel calcolo della pena, della riduzione operata in virtù dell'art. 56 cod. pen. (tentativo), lamentando che non sia chiaro quale sistema di quantificazione della pena sia stato adottato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto congrue e non viziate le valutazioni di merito: i fatti (arrivo mascherato, fucile puntato, esplosione di un colpo mentre il casellante si era nascosto, fuga ad alta velocità urtando la sbarra) mostrano un comportamento diretto alla realizzazione della rapina e la dichiarazione dell'imputato ("..ormai avevo sparato, che facevo ? Lì vicino c'era la polizia, quindi non potevo stare lì") conferma l'assenza di desistenza volontaria. Sul secondo motivo ha affermato che, trattandosi di tentativo, il giudice può usare il metodo diretto/sintetico o il metodo "bifasico" per determinare la pena, purché si rispettino i limiti normativi; la Corte territoriale ha indicato i criteri di pena all'interno della forbice prevista e la pena inflitta risultava vicina ai minimi edittali e sotto la media, perciò non v'è vizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo; stabilisce che la pena per il tentativo si determina sulla base della norma incriminatrice e che il giudice può applicare il metodo diretto/sintetico o quello "bifasico" (calcolo da delitto consumato con diminuzione), sempre nel rispetto dei limiti di riduzione previsti dalla legge.

  • art. 628, comma 1, cod. pen.

    Definisce il reato di rapina aggravata e la relativa pena edittale; combinato con l'art. 56 consente di determinare la forbice sanzionatoria applicabile al tentativo di rapina.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende nel caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro tremila.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016; Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402; Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001)

    Principi richiamati: le motivazioni delle sentenze di merito si integrano e vincolano la Cassazione salvo vizio di legittimità; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di fatto con una diversa valutazione degli elementi probatori; affermata la correttezza dei criteri di determinazione della pena per il tentativo.

Massime di principio

  • Quando in un tentativo di rapina è esploso un colpo d'arma da fuoco, i giudici valutano il contesto (travestimento, direzione dell'arma, comportamento della vittima, fuga immediata) per dedurre l'intento: il singolo evento va inserito nella complessiva dinamica fattuale.
  • La dichiarazione spontanea dell'imputato va interpretata nel contesto probatorio: ammissioni che confermano l'impossibilità di proseguire l'azione sono compatibili con l'esclusione della desistenza volontaria.
  • La Cassazione non riesamina liberamente i fatti; per impugnare con successo una valutazione probatoria occorre dimostrare un vizio di diritto (contraddittorietà, illogicità o insufficienza motivazionale), non la mera preferenza per una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Nella determinazione della pena per il tentativo il giudice può adottare il metodo diretto/sintetico o il metodo "bifasico"; è invece essenziale che il risultato sia conforme ai vincoli normativi (limiti di riduzione da uno a due terzi).
  • Per contrastare efficacemente la quantificazione della pena in cassazione è utile che il ricorrente indichi specifici errori di diritto nella metodologia adottata o la violazione dei vincoli di diminuzione, non semplici contestazioni di merito.
  • Se si sostiene che un evento (es. colpo partito) sia stato involontario, è necessario produrre elementi concreti (perizia tecnica, testimonianze, incoerenze nelle dichiarazioni) che rendano la tesi incompatibile con la valutazione di fatto fatta dal giudice di merito.

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