Sentenza n. 5779/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato irricevibile per tardività il ricorso contro l’esclusione dal concorso pubblico per 250 posti di vigile del fuoco e contro la graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante, dopo avere superato le fasi del concorso, era stato sottoposto agli accertamenti di idoneità psicofisica ed escluso per giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione medica. In primo grado aveva impugnato il provvedimento di esclusione e la graduatoria finale. Il TAR aveva dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo perfezionata il 3 maggio 2023 la notificazione del provvedimento di esclusione all’indirizzo PEC indicato dal candidato nella domanda di partecipazione e tardiva, perché notificata il 2 agosto 2023, l’impugnazione proposta oltre il termine di sessanta giorni. In appello è stato dedotto, con un unico motivo generico, che la PEC indicata nella domanda sarebbe stata utilizzabile soltanto per comunicazioni ordinarie relative al concorso e non per la notificazione di un atto lesivo, sostenendo che, in assenza di iscrizione dell’indirizzo all’INAD, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere mediante notificazione cartacea. L’appellante non ha riproposto le censure di merito originariamente formulate contro l’esclusione.
La decisione
L’appello è stato respinto. In via preliminare, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’appellante aveva censurato soltanto la dichiarazione di irricevibilità, senza riproporre i motivi di primo grado contro l’esclusione. Tali motivi devono intendersi rinunciati ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; pertanto, anche un eventuale accoglimento della censura sulla tardività non avrebbe procurato all’appellante un’utilità concreta, poiché il giudice d’appello non avrebbe potuto esaminare d’ufficio i motivi non riproposti. Nel merito, il Collegio ha ritenuto comunque infondata la doglianza. La PEC indicata dal candidato nella domanda costituiva un domicilio digitale speciale per il procedimento concorsuale. Ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del CAD, chi elegge tale domicilio non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data di spedizione o ricezione delle comunicazioni e notificazioni indirizzatevi. La presenza agli atti delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nella casella di destinazione ha dimostrato il perfezionamento della trasmissione il 3 maggio 2023. È stata inoltre esclusa la rilevanza della mancata iscrizione della PEC all’INAD, poiché tale iscrizione costituisce una facoltà e non impedisce l’elezione di un domicilio digitale speciale per singoli procedimenti. In assenza di prova di anomalie o malfunzionamenti della casella, il provvedimento doveva quindi ritenersi validamente notificato e il ricorso di primo grado tardivo. Spese compensate.
Norme richiamate
Nel giudizio amministrativo, ai sensi dell’art. 101 comma 2, c.p.a., devono intendersi rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello
Le domande e le eccezioni non esaminate o assorbite in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello; in mancanza, si intendono rinunciate e il giudice d’appello non può esaminarle d’ufficio.
Principio di tassatività dei casi di annullamento con rinvio al primo giudice
Fuori dai casi tassativi di annullamento con rinvio, il Consiglio di Stato decide nel merito delle questioni devolute; non può tuttavia esaminare autonomamente motivi di primo grado non riproposti.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il TAR ha applicato la disposizione per dichiarare irricevibile per tardività il ricorso notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di esclusione.
art. 1, comma 1, lett. n-ter), d.lgs. 82/2005 (CAD)
“domicilio digitale”: “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato …”
La PEC indicata dal candidato può costituire un domicilio digitale eletto per le comunicazioni aventi valore legale.
art. 3-bis, comma 4-quinquies, d.lgs. 82/2005 (CAD)
È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate
La PEC indicata nella domanda di partecipazione a un concorso costituisce domicilio digitale speciale per il procedimento; la notificazione del provvedimento di esclusione effettuata a tale indirizzo è valida e non può essere contestata sotto il profilo della forma o della data di ricezione, salvo anomalie o malfunzionamenti provati.
art. 6-quater, d.lgs. 82/2005 (CAD)
L’iscrizione all’INAD non è necessaria quando il privato abbia eletto uno specifico domicilio digitale speciale per un determinato procedimento; la mancata iscrizione non impone all’amministrazione di utilizzare la notificazione cartacea.
art. 4, comma 6, d.P.R. 68/2005
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna
La presenza delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dimostra il perfezionamento della trasmissione e individua la data rilevante per la decorrenza del termine d’impugnazione.
Massime di principio
- La PEC indicata dal partecipante nella domanda di un concorso pubblico può integrare un domicilio digitale speciale per il relativo procedimento, idoneo a ricevere anche la notificazione del provvedimento di esclusione, non soltanto comunicazioni organizzative o interlocutorie.
- Chi elegge un domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del CAD non può contestare la validità della notificazione ivi effettuata sulla base della forma o della data di spedizione e ricezione, salvo dimostrare anomalie o malfunzionamenti dell’indirizzo.
- La mancata iscrizione della PEC all’INAD non rende inefficace la notificazione eseguita presso un domicilio digitale speciale eletto per uno specifico procedimento e non obbliga l’amministrazione a ricorrere alla notificazione cartacea.
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento notificato via PEC, la validità della trasmissione e della ricezione è attestata dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, purché riferibili al messaggio contenente il provvedimento.
- Nel giudizio d’appello amministrativo, le domande e i motivi dichiarati assorbiti o non esaminati dal giudice di primo grado devono essere espressamente riproposti; in mancanza, si intendono rinunciati e l’appellante può essere privo di interesse anche qualora ottenga la riforma della statuizione processuale sfavorevole.
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