Cassazione Civile, Ordinanza n. 05879/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'imposta di registro, pari a euro 17.170,00, riferita alla mancata registrazione di una sentenza civile che aveva accolto la domanda proposta dalla curatela fallimentare contro un convenuto, condannandolo al pagamento di una somma in favore della massa fallimentare, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite. La curatela aveva contestato l'atto sostenendo che, poiché la sentenza aveva visto vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e le spese processuali erano poste a carico della parte soccombente, l'imposta non poteva gravare sulla curatela. In ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione del combinato disposto degli artt. 59 del d.P.R. n. 131/1986 e 132 del d.P.R. n. 115/2002, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto la curatela obbligata in solido per la mancata richiesta di registrazione a debito, nonostante il beneficio del patrocinio e la circostanza che la sentenza stessa evidenziava l'esonero.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in caso di parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se manca la richiesta di registrazione del provvedimento, il cancelliere che procede alla registrazione d'ufficio deve disporre la registrazione a debito; la parte vittoriosa ammessa al beneficio non può essere onerata del pagamento dell'imposta, che resta a carico della parte soccombente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della curatela e annullando l'avviso di liquidazione. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge
art. 59 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute..."
le sentenze e i provvedimenti relativi a procedimenti in cui è interessata una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possono essere registrati a debito; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura
art. 132 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"Nel caso di compensazione delle spese..."
disciplina la prenotazione a debito dell'imposta di registro solo nel caso di compensazione delle spese; la Corte precisa che, nel caso deciso, la norma non giustifica l'addebito alla parte vittoriosa ammessa al patrocinio
art. 10, lett. c), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
attribuisce al cancelliere, ricorrendone le condizioni, il compito di richiedere la registrazione a debito del provvedimento
consente alla Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione
art. 76, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per escludere l'applicazione del termine di decadenza al procedimento di riscossione conseguente alla registrazione a debito
art. 144 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per indicare l'ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la mancata richiesta di registrazione non può far ricadere l'onere fiscale su tale parte se il provvedimento doveva essere registrato a debito.
- Il dovere di attivare la registrazione a debito del provvedimento giudiziario incombe sul cancelliere, quando ricorrono i presupposti di legge; l'omissione di tale adempimento non altera la ripartizione sostanziale dell'onere tributario prevista dalle norme speciali.
- Se la sentenza attribuisce integralmente le spese alla parte soccombente, la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può essere considerata obbligata al pagamento dell'imposta di registro per il solo fatto che la registrazione a debito non sia stata formalmente richiesta o eseguita.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, annullando l'atto impugnato.
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