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Sentenza

Sentenza del 25/05/2016 n. 10805 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'accertamento con cui erano state recuperate a tassazione maggiori dimensioni relative a cinque manufatti pubblicitari. In Cassazione ha dedotto: la violazione del divieto di nuove eccezioni e produzioni documentali in appello, sostenendo che AIPA avesse introdotto per la prima volta chiarimenti e fotografie; la carenza di motivazione dell'avviso e la violazione del diritto al contraddittorio preventivo, lamentando di non aver partecipato alle misurazioni; infine, l'omessa o contraddittoria motivazione della CTR sulla rilevanza delle fotografie prodotte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che non vi era alcuna domanda o eccezione nuova, poiché la pretesa tributaria in appello coincideva con quella contenuta nell'avviso di accertamento. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché la contribuente non aveva trascritto né depositato l'avviso e non aveva specificamente indicato i documenti asseritamente mancanti. Nel merito, la Corte ha inoltre rilevato che non esisteva una norma generale che imponesse la partecipazione del contribuente al sopralluogo o un contraddittorio amministrativo preventivo per questo tipo di accertamento. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 892 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Divieto di domande ed eccezioni nuove in appello

    Il divieto non opera quando in appello restano invariati l'oggetto della controversia, l'imposta richiesta e le ragioni poste a fondamento dell'accertamento; chiarimenti e documenti relativi alla medesima pretesa non costituiscono necessariamente domande nuove.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58

    Richiamato dalla contribuente in relazione alla produzione documentale in appello, ma senza accoglimento delle relative censure.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 10

    Richiamato in tema di contenuto e motivazione dell'accertamento dell'imposta sulla pubblicità; la Corte non ha ravvisato, sulla base delle allegazioni della contribuente, una violazione dimostrata.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    Prevede obblighi di motivazione e, in determinati casi, di allegazione o riproduzione degli atti richiamati. La censura è stata dichiarata inammissibile perché l'avviso non era stato trascritto né depositato e non erano stati specificamente individuati i documenti mancanti.

  • Costituzione, art. 111

    Il principio del contraddittorio garantito dalla norma riguarda il processo e non impone, in via generale, la partecipazione del contribuente alle attività amministrative di sopralluogo o misurazione.

  • Costituzione, art. 24

    Tutela il diritto di difesa nel processo, ma non è stata interpretata come fonte di un generale obbligo di contraddittorio amministrativo preventivo.

  • Costituzione, art. 97

    Il contraddittorio amministrativo preventivo può costituire una buona prassi dell'amministrazione, ma, salvo specifiche previsioni normative, non assume carattere immediatamente precettivo o sanzionato con la nullità.

  • Codice civile, art. 2697

    La CTR ha erroneamente posto sostanzialmente sulla contribuente l'onere di dimostrare la correttezza delle misure dichiarate; tuttavia la censura non è stata accolta perché il motivo di ricorso non coglieva l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, artt. 366, comma 1, n. 4, e 369, comma 2, n. 4

    Il ricorrente in Cassazione deve indicare specificamente le violazioni e trascrivere o depositare gli atti e documenti indispensabili per verificarle; la mancata osservanza comporta l'inammissibilità della censura.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Se il giudice omette di pronunciarsi su una specifica eccezione, la censura deve essere proposta come omessa pronuncia, non genericamente come violazione di altre norme.

Massime di principio

  • In appello non è nuova una deduzione che si limita a chiarire o documentare la medesima pretesa tributaria già contenuta nell'avviso; il divieto di novità riguarda il mutamento dell'oggetto o della causa della controversia.
  • Nel ricorso per cassazione occorre trascrivere o depositare gli atti sui quali si fonda la censura, indicando con precisione il loro contenuto e la loro collocazione; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Per gli accertamenti relativi all'imposta sulla pubblicità non sussiste, in assenza di una specifica norma, un generale obbligo di consentire al contribuente di partecipare al sopralluogo o alle misurazioni.
  • Il contraddittorio preventivo amministrativo non è automaticamente richiesto per ogni tributo: diventa necessario solo quando una specifica disposizione lo prevede o quando ricorrono particolari fattispecie riconosciute dalla legge o dalla giurisprudenza.
  • La contestazione del contribuente deve essere concreta e puntuale, ad esempio indicando per ciascun manufatto le misure corrette e contestando specificamente i dati dell'accertamento; una difesa generica può non essere sufficiente.
  • È necessario impugnare l'effettiva ragione decisiva della sentenza: una critica rivolta a una motivazione diversa da quella realmente adottata dal giudice è inammissibile o comunque non conduce all'accoglimento del ricorso.

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