Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46334/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Goretti impugna la condanna per peculato (art. 314 c.p.) relativa alla cattura illegale e alla cessione di sette allodole dall'impianto di cattura 'Pace'. Ha proposto sei motivi: 1) mancata/insufficiente motivazione sui quattro motivi aggiunti proposti in appello (si sostiene che due non siano stati neppure esposti dal relatore); 2) mancata valutazione di una prova decisiva: dall'analisi fotografica e del punto di osservazione dell'agente Cozza sarebbe impossibile che essa abbia visto l'imputato, rendendo inattendibili le sue dichiarazioni; 3) contrasto tra imputazione (contestazione di possesso/disponibilità e appropriazione) e ricostruzione della Corte (responsabilità omissiva o diversa), con violazione del principio di correlazione tra capo di imputazione e dispositivo; 4) vizio di motivazione: manca prova che Goretti fosse nel capanno o fosse l'unico a operare le reti, si sottolinea che "tenditore" è figura diversa e che l'imputato non fu trovato in possesso delle allodole; 5) omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante fosse incensurato e avesse collaborato; 6) errore nel calcolo della prescrizione, sostenendo che dovesse essere ridotta in considerazione dell'attenuante applicata (art. 323-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato i sei motivi come manifestamente infondati o inammissibili. In sintesi: 1) l'omissione formale sul conteggio dei motivi aggiunti è irrilevante perché la Corte d'appello ha comunque risposto alle deduzioni difensive; 2) la valutazione della attendibilità dell'agente Cozza è questione di fatto non sindacabile in Cassazione, e i giudici di merito hanno motivato la loro valutazione (uso di macchina fotografica con zoom e binocolo); 3) non sussiste contrasto tra imputazione e sentenza: entrambe descrivono una condotta attiva di concorso nell'appropriazione e cessione degli uccelli; 4) la richiesta di una ricostruzione alternativa non supera il sindacato di legittimità, essendo la motivazione di merito logica e completa (anche con richiamo alle dichiarazioni e annotazioni di polizia giudiziaria sul ruolo operativo di Goretti); 5) il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato, considerato che l'imputato rese dichiarazioni ritenute in parte false; 6) il calcolo della prescrizione è conforme all'art. 157, secondo comma, c.p., che impone di tener conto della pena prevista e non delle diminuzioni per circostanze attenuanti. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di peculato; la condotta contestata è stata ricondotta a peculato per l'appropriazione/consegna delle allodole catturate nell'impianto affidato alla Provincia

  • art. 323-bis cod. pen.

    Richiamata come attenuante applicata in primo grado per l'esiguità del danno; la Corte ha però ritenuto che la diminuzione non incida sul termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p.

  • art. 157, secondo comma, cod. pen.

    Interpretato nel senso che, ai fini del calcolo della prescrizione, il giudice deve tener conto della pena prevista per il reato e non delle eventuali diminuzioni derivanti da circostanze attenuanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e delle somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna alle spese conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione le valutazioni di fatto e di attendibilità delle prove (es. dichiarazioni di testi o agenti, valutazioni fotografiche) sono in genere insindacabili se adeguatamente motivate dai giudici di merito; per superarle occorre dimostrare illogicità manifesta o contraddittorietà evidente della motivazione
  • La mancata menzione formale di tutti i motivi aggiunti in una sentenza d'appello non basta a fondare il vizio quando risulti che la Corte abbia comunque considerato e risposto alle relative deduzioni nel merito
  • Perché sussista un vizio per difformità tra imputazione e formula di condanna bisogna dimostrare una reale mancata correlazione tra il fatto contestato nel capo di imputazione e la fattispecie accertata nella motivazione; cambiamenti di ricostruzione sono leciti se l'imputato ha potuto difendersi sulla nuova ricostruzione
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato; tuttavia il giudice può rifiutarle se emergono elementi di negatività della condotta (es. dichiarazioni mendaci) che escludono valutazioni favorevoli
  • Ai fini della prescrizione, la legge può imporre di considerare la pena edittale prevista dalla norma e non le eventuali diminuzioni applicate: va verificata la norma applicabile (es. art. 157 c.p.) prima di sostenere la riduzione del termine prescrizionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.