Cassazione Penale, Sentenza n. 46334/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Goretti impugna la condanna per peculato (art. 314 c.p.) relativa alla cattura illegale e alla cessione di sette allodole dall'impianto di cattura 'Pace'. Ha proposto sei motivi: 1) mancata/insufficiente motivazione sui quattro motivi aggiunti proposti in appello (si sostiene che due non siano stati neppure esposti dal relatore); 2) mancata valutazione di una prova decisiva: dall'analisi fotografica e del punto di osservazione dell'agente Cozza sarebbe impossibile che essa abbia visto l'imputato, rendendo inattendibili le sue dichiarazioni; 3) contrasto tra imputazione (contestazione di possesso/disponibilità e appropriazione) e ricostruzione della Corte (responsabilità omissiva o diversa), con violazione del principio di correlazione tra capo di imputazione e dispositivo; 4) vizio di motivazione: manca prova che Goretti fosse nel capanno o fosse l'unico a operare le reti, si sottolinea che "tenditore" è figura diversa e che l'imputato non fu trovato in possesso delle allodole; 5) omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante fosse incensurato e avesse collaborato; 6) errore nel calcolo della prescrizione, sostenendo che dovesse essere ridotta in considerazione dell'attenuante applicata (art. 323-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato i sei motivi come manifestamente infondati o inammissibili. In sintesi: 1) l'omissione formale sul conteggio dei motivi aggiunti è irrilevante perché la Corte d'appello ha comunque risposto alle deduzioni difensive; 2) la valutazione della attendibilità dell'agente Cozza è questione di fatto non sindacabile in Cassazione, e i giudici di merito hanno motivato la loro valutazione (uso di macchina fotografica con zoom e binocolo); 3) non sussiste contrasto tra imputazione e sentenza: entrambe descrivono una condotta attiva di concorso nell'appropriazione e cessione degli uccelli; 4) la richiesta di una ricostruzione alternativa non supera il sindacato di legittimità, essendo la motivazione di merito logica e completa (anche con richiamo alle dichiarazioni e annotazioni di polizia giudiziaria sul ruolo operativo di Goretti); 5) il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato, considerato che l'imputato rese dichiarazioni ritenute in parte false; 6) il calcolo della prescrizione è conforme all'art. 157, secondo comma, c.p., che impone di tener conto della pena prevista e non delle diminuzioni per circostanze attenuanti. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di peculato; la condotta contestata è stata ricondotta a peculato per l'appropriazione/consegna delle allodole catturate nell'impianto affidato alla Provincia
Richiamata come attenuante applicata in primo grado per l'esiguità del danno; la Corte ha però ritenuto che la diminuzione non incida sul termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p.
art. 157, secondo comma, cod. pen.
Interpretato nel senso che, ai fini del calcolo della prescrizione, il giudice deve tener conto della pena prevista per il reato e non delle eventuali diminuzioni derivanti da circostanze attenuanti
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e delle somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna alle spese conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In Cassazione le valutazioni di fatto e di attendibilità delle prove (es. dichiarazioni di testi o agenti, valutazioni fotografiche) sono in genere insindacabili se adeguatamente motivate dai giudici di merito; per superarle occorre dimostrare illogicità manifesta o contraddittorietà evidente della motivazione
- La mancata menzione formale di tutti i motivi aggiunti in una sentenza d'appello non basta a fondare il vizio quando risulti che la Corte abbia comunque considerato e risposto alle relative deduzioni nel merito
- Perché sussista un vizio per difformità tra imputazione e formula di condanna bisogna dimostrare una reale mancata correlazione tra il fatto contestato nel capo di imputazione e la fattispecie accertata nella motivazione; cambiamenti di ricostruzione sono leciti se l'imputato ha potuto difendersi sulla nuova ricostruzione
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere motivato; tuttavia il giudice può rifiutarle se emergono elementi di negatività della condotta (es. dichiarazioni mendaci) che escludono valutazioni favorevoli
- Ai fini della prescrizione, la legge può imporre di considerare la pena edittale prevista dalla norma e non le eventuali diminuzioni applicate: va verificata la norma applicabile (es. art. 157 c.p.) prima di sostenere la riduzione del termine prescrizionale
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