Cassazione Civile, Ordinanza n. 11353/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta nel corso del giudizio e della relativa accettazione da parte dei controricorrenti. Ha quindi dichiarato estinto il processo e disposto la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte della società datrice di lavoro, della sentenza con cui il tribunale aveva dichiarato la nullità della clausola collettiva che escludeva il periodo di apprendistato dal computo dell'anzianità di servizio e dei correlati incrementi retributivi. La corte d'appello aveva confermato tale decisione, ritenendo ancora vigente e inderogabile la regola legale che equiparava, ai fini indicati, il periodo di apprendistato al lavoro ordinario. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, resistito dai lavoratori; tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente ha rinunciato al ricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del processo, con accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 19 L. 25/1955
La corte territoriale aveva ritenuto che la disposizione fosse ancora vigente e inderogabile nel rapporto in esame, con conseguente equiparazione tra apprendistato e lavoro ordinario ai fini dell'anzianità di servizio e degli incrementi retributivi; la Cassazione, però, non è entrata nel merito per intervenuta rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, sopravviene rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il processo deve essere dichiarato estinto senza decisione sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può compensare le spese di lite.
- Se il giudizio si estingue per rinuncia, restano assorbite le questioni di merito decise nei gradi di merito precedenti, senza formazione di un principio di diritto sulla controversia sostanziale.
Come è indicizzato
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