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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06423/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Sosteneva che la condotta non integrasse una tentata rapina impropria ex artt. 56 e 628, comma 2, c.p., ma dovesse essere ricondotta alla più lieve ipotesi di furto aggravato ex artt. 624 e 625, n. 2, c.p. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano generici, perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In particolare, la sentenza di appello aveva correttamente valorizzato gli atti nel senso che la violenza era stata esercitata per assicurarsi il possesso dei beni sottratti, escludendo la configurabilità di un mero tentativo di furto.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato in relazione alla tesi difensiva del tentativo di furto; la Corte ne esclude l'applicazione nella qualificazione prospettata dal ricorrente.

  • art. 628, comma 2, c.p.

    richiamato per la qualificazione del fatto come tentata rapina impropria; la Corte conferma la correttezza della qualificazione adottata nei gradi di merito.

  • art. 624 c.p.

    richiamato come figura più lieve invocata dal ricorrente, ma esclusa dalla Corte.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    richiamato dal ricorrente quale aggravante del furto, alternativa alla rapina impropria contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente, a seguito dell'inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nella qualificazione tra tentativo di furto e rapina impropria rileva la violenza posta in essere per assicurarsi il possesso dei beni sottratti: in presenza di tale elemento, non è configurabile il mero tentativo di furto.
  • La censura di vizio motivazionale non è ammissibile se non individua puntualmente le lacune o le incongruenze della motivazione della decisione impugnata, specie in vicende di semplice ricostruzione fattuale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiTentativo

Testo integrale

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